Un appello di docenti e ricercatori universitari al ministro Profumo e al Governo Monti
CARTA DI ROMA
Rendiamo pubblica la Carta di Roma. Tale documento, che racchiude un insieme di principi fondamentali, è il risultato di un vasto dibattito, partito dal manifesto L’Università che vogliamo, lanciato da Piero Bevilacqua e Angelo d’Orsi, che ha raccolto quasi un migliaio di firme e ha trovato un punto d’approdo negli Stati Generali dell’Università, riunitisi all’Università di Roma La Sapienza il 31 marzo 2012. Alla sua stesura hanno contribuito docenti, ricercatori, dottorandi, studenti di tutte le facoltà e dei più diversi atenei italiani.
È la prima volta che un’idea di Università e un progetto di riforma nasce non già dagli uffici di un Ministero o dalle segreterie di qualche partito, ma dall’interno stesso del mondo degli studi e della ricerca, dai protagonisti quotidiani della vita universitaria. È una novità storica che denuncia una volontà precisa di cambiamento e di riscatto. A questa Carta seguiranno infatti, come allegati, i risultati delle Commissioni oggi al lavoro, che forniranno proposte più analitiche di cambiamento degli attuali assetti.
La Carta viene pubblicata per intero sui siti www.amigi.org e www.historiamagistra.it e ad essa seguiranno le Linee programmatiche, ricavate dai lavori delle Commissioni.
Titolo I – Il sistema formativo come bene comune
1.
L’Università è il luogo della più alta formazione culturale.
Essa appartiene e compete a tutti coloro che la frequentano e vi lavorano, i quali ricercano liberamente i modi migliori per governarla, in accordo alle esigenze e ai bisogni dell’intera collettività.
Rafforzare l’Università e l’intero sistema formativo significa rafforzare l’intero tessuto sociale di una nazione.
Indebolirla ed emarginarla comporta invece il degrado culturale, politico, morale ed economico della Repubblica.
2.
L’Università e la scuola sono beni comuni e, in quanto tali, appartenenti alla collettività.
La loro dimensione pubblica è fondamentale e irrinunciabile.
3.
L’Università e la scuola sono aperte a tutti.
Esse rifiutano ogni discriminazione basata sul reddito; sulla provenienza geografica; sulle convinzioni religiose; sul genere e sull’identità sessuale, e devono essere accessibili a tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.
4.
La Repubblica e i singoli atenei garantiscono il diritto allo studio in proporzione al reddito degli iscritti, favorendo i meno abbienti mediante un numero congruo di borse di studio e altre forme di facilitazione.
5.
La Repubblica e i singoli atenei modulano le tasse di iscrizione annuale su criteri di progressività rispetto al reddito della famiglia di provenienza di chi studia.
6.
La Repubblica non finanzia in alcun modo le scuole e gli atenei privati. Per nessuna ragione l’istruzione privata può rappresentare un onere per la collettività.
Titolo II. Università, economia, mondo del lavoro
7.
L’Università forma persone dotate di discernimento critico e consente la diffusione di un sapere libero e multidisciplinare.
Essa non è un pilastro dell’economia mercantile e guarda al mercato del lavoro come a un mezzo, non come a un fine.
8.
L’Università riveste un ruolo strategico nel progettare una nuova economia in cui la produzione e la distribuzione dei beni siano realmente in grado di soddisfare nuovi e antichi bisogni, realizzando un rapporto armonico tra esseri umani, lavoro e società. Essa deve giocare un ruolo strategico in questo tornante drammatico della storia mondiale. Può infatti contribuire alla diffusione di una scienza nuova, che non guardi più al mondo naturale come a un patrimonio da saccheggiare, ma come a una rete di ecosistemi da cui dipende la nostra vita, da proteggere e far rigenerare. Può dunque aiutare a stabilire un nuovo rapporto fra esseri umani e natura, fra necessità economiche ed equilibri ambientali.
9.
Anche le Facoltà precipuamente orientate a creare professioni hanno il compito di garantire una formazione elevata e critica, non subalterna al mercato e alle sue logiche di breve periodo.
Tale formazione deve corrispondere ai livelli più avanzati raggiunti dalla ricerca e dal sapere umano nei rispettivi ambiti culturali nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca costituzionalmente garantiti.
10.
L’Università rifiuta ogni forma di economicismo. Essa vive dell’impegno e del lavoro di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo, i quali, nell’esercizio quotidiano delle rispettive attività, producono un valore solo parzialmente calcolabile in termini economici.
11.
L’Università rifiuta ogni forma di riduzionismo. Nella ricerca, nella didattica e nello svolgimento quotidiano di ogni sua attività, chi vi lavora tiene conto della pluralità e della complessità dei fattori sociali e scientifici in cui è chiamato a operare.
12.
L’Università rifiuta la concezione quantitativa e utilitaristica dell’apprendimento del sapere.
I crediti formativi che misurano tale apprendimento – su cui si basa l’Università attuale – devono avere un valore di pura unità di conto negli interscambi universitari, senza alcuna ricaduta sui contenuti, sul peso delle discipline e sul loro apprendimento, che va affrontato con la profondità richiesta dall’alta formazione.
L’Università ritiene il sistema dei crediti formativi una grottesca scimmiottatura del mondo bancario, un’avvilente equiparazione del sapere a quantità di danaro, una modalità riduttiva e semplicistica di distribuzione dell’impegno didattico.
13.
Con la medesima urgenza va abolito – o quantomeno ripensato dalle fondamenta – il sistema del 3+2, rivelatosi macchinoso e fallimentare.
Il sistema dei crediti formativi unito all’architettura del 3+2 ha danneggiato prima di tutto gli studenti, costretti ad accumulare crediti come fossero punti del supermercato, ledendo ogni più elementare criterio di interdisciplinarietà; obbligandoli a strutturare i piani di studio come giustapposizione illogica di materie fra loro scollegate nella sequenza storico-temporale; rendendoli – loro malgrado – abborracciatori frettolosi di curricula segnati dalla casualità e dall’improvvisazione.
Titolo III. L’Università e la sfida dei saperi
14.
La cultura è una e inscindibile.
L’Università non pratica alcun rapporto di gerarchizzazione tra i rami della conoscenza, e reputa non negoziabile il principio delle pari dignità e importanza delle varie branche del sapere.
Il riconoscimento della necessità di un approccio interdisciplinare al sapere non comporta la frammentazione di questo. Al contrario, oggi i fronti più avanzati della scienza reclamano una sempre più ampia cooperazione fra le diverse discipline.
15.
L’Università deve farsi promotrice di una cultura pluralista e anti-dogmatica, ispirata all’uguaglianza sociale e alla solidarietà.
Tale cultura deve essere capace di favorire il dialogo fra le diverse genti, fedi, lingue e saperi in movimento sulla scena del mondo.
16.
L’Università sana i deficit territoriali e valorizza gli elementi di diversità.
Non possono essere create Università dotate di diverso accredito accademico, né gli atenei possono essere posti in reciproca competizione. Le Università non sono squadre di calcio o imprese concorrenziali. Le istituzioni universitarie – pur se piccole e poste in luoghi non centrali della Repubblica – svolgono un rilevante ruolo di fecondazione culturale e di dinamismo economico dei territori. Esse vanno dunque tutelate e sviluppate.
17.
La tutela e lo sviluppo delle Università comportano anche la lotta contro le proliferazioni e le disseminazioni clientelari delle sedi universitarie avvenute negli ultimi decenni.
La cattiva amministrazione e lo sperpero del pubblico danaro costituiscono un danno per l’intera collettività, tuttavia le Università ben governate rappresentano, ovunque, uno degli investimenti più importanti per elevare la vita economica e civile delle nostre città, secondo un modello secolare della storia italiana.
18.
Il valore legale del titolo di studio – a scuola come all’Università – è intoccabile.
Esso, in ogni momento della carriera studentesca, è certificato dalle numerose verifiche fiscali (esami e tesi) cui gli studenti sono pubblicamente sottoposti lungo il corso dei loro studi.
Abolire il valore legale del titolo di studio significherebbe togliere alla Repubblica il potere di certificazione per trasferirlo al mercato, vale a dire all’arbitrio dei privati.
19.
L’Università ripudia ogni impostazione di valutazione linguistica rigida in quanto essa può rivelarsi impoverente rispetto al nostro patrimonio culturale.
La lingua italiana deve essere tutelata e inserita in un ambito multiculturale, pluralista e non impositivo, volto a sostenere l’internazionalizzazione linguistica democratica con l’affermazione di politiche di difesa della molteplicità idiomatica.
20.
Le discriminazioni linguistiche incorporate negli indicatori valutativi costituiscono una gerarchia priva di ogni valore scientifico. Esse immettono, nel campo del sapere, dei paradigmi emulativi tendenti a creare primazie fittizie che svalutano i patrimoni linguistici nazionali.
21.
L’Università ritiene che le Istituzioni dell’Alta Formazione debbano essere integrate nel sistema universitario con pari dignità nei diritti e nei doveri, nel rispetto delle peculiarità e delle differenze dei percorsi formativi e degli sbocchi professionali, cercando di raggiungere, quanto più è possibile, l’integrazione delle conoscenze e delle competenze.
Titolo IV. Didattica e ricerca
22.
La stabilità nella formazione e nell’organizzazione della didattica e della ricerca rappresenta un valore fondante dell’Università. Essa deve coniugarsi con l’innovazione della ricerca e della metodologia.
È necessario bloccare la continua proliferazione di norme, regolamenti, correzioni, disposizioni, che oggi asfissiano la vita degli studenti, dei docenti, del personale tecnico-amministrativo.
23.
L’Università basa i propri insegnamenti sulla continuità didattica – nel rispetto del diritto degli studenti a ricevere una formazione organica, articolata e completa – e sul riconoscimento della dignità umana e professionale di chi insegna.
24.
All’interno dell’Università non possono esistere figure professionali non retribuite, se non quelle dei cultori della materia, cui comunque spetta un rimborso delle spese affrontate per lo svolgimento della propria attività.
25.
Il titolo di dottore di ricerca deve acquisire un valore reale ed effettivo, e in ogni caso il suo possesso deve essere requisito imprescindibile per la nomina a ricercatore.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca deve costituire un criterio di preferenza nello svolgimento di ogni concorso pubblico.
26.
Nello svolgimento della propria attività, tutti i dottorandi devono ricevere una borsa di studio che consenta loro di vivere e svolgere ricerca in maniera dignitosa. La figura del dottorando senza borsa va abolita.
I dottorandi devono essere sottoposti a valutazione periodica da parte dei docenti. Questa valutazione può comportare anche sanzioni relative al profitto.
27.
Va prevista la costituzione di scuole di dottorato interdisciplinari e la possibilità di presentare al loro interno progetti di ricerca collettivi secondo modalità da stabilire a parte.
Il numero di borse assegnato a questo scopo deve essere soprannumerario rispetto alle borse assegnate individualmente.
28.
L’Università vede nella precarietà degli accessi e delle condizioni di lavoro una grave minaccia all’indipendenza intellettuale dei docenti e dei ricercatori, poiché spinge queste figure a conformarsi alla volontà dei poteri consolidati, e alle tendenze transitorie del mercato al fine di ottenere la conferma in ruolo. Proprio per questo le figure dei docenti e dei ricercatori devono essere assunte sempre e solo a tempo indeterminato.
29.
I ricercatori universitari sono assunti solo ed esclusivamente a tempo indeterminato.
Il loro reclutamento avviene attraverso procedure trasparenti volte a riconoscere e valorizzare le capacità e il talento.
30.
Ricercatori, associati e ordinari svolgono funzioni distinte. Per la didattica, i ricercatori possono tenere seminari, lezioni una tantum o in parziale sostituzione del docente (per motivi documentati). L’impegno didattico è invece affidato al personale docente (professori associati e ordinari).
31.
La ricerca e la didattica sono libere.
I docenti e i ricercatori rispondono solo ed esclusivamente alla loro deontologia professionale, fatte ovviamente salve le violazioni di legge. Nessun fattore esterno deve condizionarne le scelte.
32.
La produzione scientifica di docenti e ricercatori non deve essere valutata in un’ottica di concorrenzialità e di produttivismo.
È da respingersi ogni strumento di controllo delle condotte individuali e collettive mediato da procedure di accreditamento e certificazione di sedi e corsi di studio. L’idea che l’insegnamento debba essere sottoposto a una revisione periodica in base a “obiettivi di valore” imposti dall’esterno costituisce una grave minaccia alla funzione civile dell’Università come garanzia di libertà per la Repubblica.
33.
La necessaria valutazione per l’immissione in ruolo e per gli avanzamenti di carriera deve basarsi sul giudizio dei pari, secondo metodi, criteri e valori condivisi dalle pertinenti comunità scientifico-disciplinari.
La valutazione come strumento operativo per politiche della scienza guidate da obiettivi ulteriori rispetto a quelli propriamente scientifici va limitata alla selezione e al finanziamento di progetti di interesse strategico quali Prin, Firb e similari.
34.
L’Università favorisce la collaborazione e la condivisione tra gli studiosi nonché l’accesso libero al sapere contro la sua valorizzazione da parte di agenzie e oligopoli editoriali.
35.
La ricerca non può essere incasellata e sottoposta a vincoli temporali. Esistono progetti la cui ultimazione richiede lunghi periodi di tempo e che, se valutati in un’ottica produttivistica, non possono essere compresi nella loro portata e nel loro valore.
Caratteristica fondante della ricerca è la qualità, la quale è data da elementi quali la metodologia, l’interdisciplinarietà, la capacità innovativa, la ricchezza creativa.
Nessuna importanza, ai fini della valutazione concorsuale, hanno i fattori meramente quantitativi e quelli linguistici.
36.
L’Università e il mondo della scuola devono intrattenere rapporti sistematici e strutturali, volti al reciproco scambio di conoscenze scientifiche, umanistiche e didattiche tra docenti al fine di garantire la migliore formazione degli studenti, qualsiasi sia la scuola da essi frequentata.