Proposta di legge elettorale di Iniziativa Popolare denominata “ Liberiamo il Voto”

voto

riteniamo importante dare voce alla battaglia che si sta combattendo in Sardegna per modificare la legge elettorale. Lo sbarramento dell’attuale legge porta ad escludere la maggioranza degli elettori sardi, quello della rappresentanza proporzionale è un tema che tocca tutta Italia speriamo quindi che l’esempio sardo faccia scuola

Nel 2024, per la terza volta, i cittadini sardi sono stati costretti ad andare al voto per le elezioni regionali, con una legge elettorale indegna di una democrazia. 

Per effetto della doppia quota di sbarramento che non ha eguali in nessun paese che ambisca a definirsi democratico e del premio di maggioranza che, come è evidente, si traduce automaticamente in un danno alle minoranze, più di 60.000 sardi, tra quel 52% degli aventi diritto che è andato a votare, non hanno alcun rappresentante in Consiglio Regionale. Sono il 9% dei cittadini che, rifiutando l’astensione, si sono recati al voto, ma si sono visti negare il diritto fondamentale alla rappresentanza. 

Votando la legge elettorale oggi in vigore in Sardegna i due grandi schieramenti, quello di centro-destra e quello di centro-sinistra, hanno messo a punto un sistema che li vedrà avvicendarsi a lungo al governo della regione impedendo che altre istanze, pur fortemente presenti nella società sarda, trovino rappresentanza in Consiglio Regionale. 

Con questa legge indegna, nel 2013, si è costruito sostanzialmente un falso bipolarismo che pur non esistendo nella legittima complessità che arricchisce il pensiero politico dei sardi, si materializza artificiosamente nel momento in cui si compone il Consiglio regionale il quale,al contrario, per conservare autorevolezza, non può essere così brutalmente escludente, ma deve rappresentare tutti. 

L’elezione diretta dei presidenti, accompagnata dall’inevitabile premio di maggioranza, lungi dal consegnare ai cittadini maggiori spazi di rappresentanza, li ha di fatto espropriati completamente del diritto di avere consigli regionali rappresentativi e ha aperto la strada ad assemblee legislative improduttive, ostaggio di esecutivi sempre più forti. 

Consigli stabili, ma non per questo capaci di esplicare le azioni di governo necessarie alla Sardegna.

Oggi però, a distanza di più di 10 anni dall’approvazione della attuale legge elettorale e dal passaggio al presidenzialismo, risulta chiara a molti l’emergenza democratica e l’esproprio subito dal popolo sardo.

La vicenda della legge di iniziativa popolare Pratobello, sottoscritta da più di 210.000 cittadini, eppure ignorata dall’assemblea di Via Roma, ha evidenziato la distanza abissale tra il consiglio regionale e le istanze che si muovono potentemente nel popolo sardo e ha smosso ampie fasce di cittadini che hanno, con grande senso civico, individuato nella legge elettorale l’elemento centrale su cui agire per recuperare terreno sul piano dei diritti democratici e, di conseguenza, sul piano di tutti i diritti. 

Per queste ragioni, è nata la rete denominata “SardDegna Iniziativa Popolare” che, in data odierna ha inviato a tutti i comuni della Sardegna i moduli per la sottoscrizione di una proposta di legge elettorale di iniziativa popolare che superi un presidenzialismo fallimentare, affermi il sistema proporzionale puro per l’elezione del Consiglio Regionale e introduca lo strumento della sfiducia costruttiva quale elemento di stabilizzazione. 

Sono invitati ad aderire e a contribuire alla raccolta delle firme, che avrà inizio il giorno 27 febbraio, tutti coloro che condividono il contenuto della proposta e il percorso utilizzato per portarla all’ attenzione e alla discussione del Consiglio regionale sardo.

Lucia Chessa proponente e presidente della rete SarDegna Iniziativa Popolare.

Stefania Murru per Comitato Nuoro

Dario Scarpa per comitato Carbonia-Iglesias

Renato Giovanetti per il Comitato Ghilarza

Marcantonio Farris per il Comitato Siniscola

Antonietta Farre per Gruppo Alternativa  Bitti

Leandro Cossu per Sa Domo De Totus Sassari

Luciana Miglior per Comitato Oristano

Giovanni Siotto Pintor per Comitato Cagliari

Virgilio Sotgia per il Comitato Quartu Sant’Elena

Mattia Moro per Comitato Mamoiada

Gianluca Serra Sindaco di Genoni

Maria Giovanna Lai per Comitato Coro e Bentu del Marghine

Maria Grazia Demontis per Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica

Cristiano Sabino Associazione Multipopolare Sardegna

Simonetta Satta per Comitato Cittadini Liberi Sardegna

Michele Pala per Comitato referendario per il NO…

Gian Paolo Ledda per Comitato Nurra

Luigi Pisci attivista comitati contro la speculazione eolica e fotovoltaica

Emilio Demuro attivista comitati contro la speculazione eolica e fotovoltaica

Giuseppe Mariano Delogu Docente a contratto di Tecniche di Protezione Civile all’Università di Nuoro per Partito Rossomori de Sardigna

Luciano Canfora Saggista Filologo Classico, Professore Emerito all’Università di Bari

Omar Chessa Ordinario di Diritto Costituzionale Università di Sassari

Alessandro Somma ordinario di Diritto Comparato a La Sapienza e 

direttore responsabile della rivista La Fionda

Sebastiano Ghisu docente di Storia della Filosofia all’Università di Sassari

Francesco Casula Scrittore e Storico della Sardegna

Fernando Codonesu Saggista e scrittore

Aldo Borghesi Docente di storia

Giuliano Marrucci direttore di OttolinaTV

Michelangelo Severgnini Regista e scrittore

Federico Greco regista

Filippo Nesi Direttore Giubbe Rosse News

Gavino Piga redazione Giubbe Rosse News

Simone Spiga Report Sardegna 24

Posada 21 Febbraio 2025

Legge statutaria ai sensi dell’art. 15 dello Statuto

Relazione di accompagnamento

La Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora esercitato, se non parzialmente, la competenza prevista dall’art. 15 dello Statuto speciale, a mente del quale «In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo». Ha infatti trovato finora applicazione la disciplina prevista dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, che lo stesso legislatore parlamentare considerava transitoria, in attesa di una legge statutaria regionale che contenesse una scelta esplicita della forma di governo della Regione.

I proponenti ritengono che sia giunto il momento di formulare un giudizio sugli effetti legati alla vigenza, ormai ultradecennale, del sistema presidenziale (introdotto in via transitoria dal legislatore nazionale). Il bilancio è negativo. L’elezione diretta del Presidente ha deluso le attese: non ha contributo a rafforzare il grado di democraticità della forma di governo né ha contribuito ad avvicinare i Sardi alle loro istituzioni di governo. Al contrario, ha marginalizzato la funzione rappresentativa dell’assemblea elettiva e delle forze politiche organizzate, alimentando la disaffezione elettorale dei cittadini. 

Inoltre, la necessità di assicurare la «consonanza politica» (per usare le parole della Corte costituzionale) tra Presidente e Consiglio – in assenza della quale sarebbe gravemente compromessa l’unitarietà dell’indirizzo politico e la complessiva capacità di governo e tenuta del sistema – ha imposto un sistema elettorale imperniato sulla previsione di un premio di maggioranza, che, per il modo in cui è disciplinato, distorce la rappresentatività democratica dell’assemblea elettiva ben più di quanto sia accaduto con riguardo alle tipologie di premio (con o senza soglia) che erano previste dalle discipline elettorali nazionali. È risaputo, infatti, che nell’ordinamento regionale sardo l’attribuzione del premio di maggioranza dipende dal risultato dell’elezione presidenziale, sicché è assegnato non già alla lista (o coalizione di liste) che ha conseguito il maggiore numero di consensi, ma alla lista (o coalizione di liste)collegata al Presidente eletto, quale che sia il consenso registrato da tale lista (o coalizione di liste).Per effetto di questo congegno può accadere che l’elezione presidenziale determini la composizione consiliare, rovesciando così il rapporto che naturalmente dovrebbe intercorrere tra la funzione rappresentativa del Presidente e quella dell’assemblea elettiva (che, a rigore, dovrebbe essere il principale organo di rappresentanza politica dei Sardi). 

Va rimarcato, infine, che tale sistema elettorale, così gravemente viziato sotto il profilo della sua democraticità, è strutturalmente e inscindibilmente connesso alla tipologia di modello presidenziale prevista dalla legge costituzionale n. 2 del 2001: la rimozione del premio di maggioranza, infatti, farebbe venir meno una garanzia minima di «consonanza politica» tra Consiglio e Presidente elettivo e, di conseguenza, renderebbe la forma di governo presidenziale altamente disfunzionale e conflittuale. 

Per tutte queste ragioni i proponenti ritengono che, in sede di modifica della legge elettorale regionale, si debba anzitutto sciogliere il nodo problematico relativo alla definizione della forma di governo: tale questione ha, evidentemente, carattere preliminare rispetto a ogni altra questione connessa alla materia elettorale. 

La seguente proposta di legge, nell’esercizio della competenza ex art. 15 dello Statuto speciale, prevede l’abbandono del modello presidenziale e,sulla scia di numerose esperienze costituzionali di democrazia costituzionale, l’adozione di una forma di governo parlamentare, adeguatamente “razionalizzata” da istituti diretti a salvaguardare la stabilità nei rapporti tra Consiglio, Presidente e Giunta. Si propone, infatti, l’introduzione della c.d. “sfiducia costruttiva”, che ha finora dato buona prova di sé negli ordinamenti costituzionali parlamentari della Germania e della Spagna; e, sempre in accordo con la logica istituzionale sottesa al suddetto dispositivo di razionalizzazione parlamentare, si prevede una disciplina relativa alle ipotesi di scioglimento anticipato.

Per ogni altro profilo riguardante gli organi della Regione(il Consiglio, il Presidente di Regione, la Giunta) troveranno, ovviamente, applicazione le disposizioni statutarie vigenti. 

Testo della proposta di articolato

Art. 1

  1. Il Popolo sardo è rappresentato dal Consiglio regionale, eletto a suffragio universale diretto con sistema proporzionale.
  2. La forma di governo della Regione Sardegna è parlamentare razionalizzata. 

Art. 2

  1. Il Consiglio regionale elegge tra i suoi membri il Presidente della Regione.
  2. L’elezione consiliare del Presidente della Regione ha luogo per scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei membri dell’assemblea nel primo scrutinio e a maggioranza semplice dalla seconda votazione.
  3. Il Presidente della Regione nomina il Vice-Presidente e gli altri membri della Giunta regionale.

Art. 3

  1. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei membri del Consiglio regionale e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
  2. Il voto di sfiducia del Consiglio regionale determina le dimissioni del Presidente della Regione, se nelle quarantotto ore successive è elettoun successore a maggioranza assoluta dei membri dell’assemblea.
  3. La mancata approvazione della questione di fiducia posta dal Presidente della Regione determina le dimissioni del Presidente elo scioglimento del Consiglio, se entro venti giorni non è eletto un successore a maggioranza assoluta dei membri dell’assemblea.
  4. Le dimissioni volontarie del Presidente della Regione determinano lo scioglimento del Consiglio regionale, se entro venti giorni non è eletto un nuovo Presidente a maggioranza assoluta dei membrinel primo scrutinio o a maggioranza semplicenel secondo scrutinio. 
  5. Nel periodo intercorrente tra le dimissioni e la nuova elezione del Presidente la Giunta regionale è presieduta dal Vice-Presidente della Regione. 

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