di Marco Esposito, segreteria provinciale PdCI di Napoli
Riforma della Costituzione: una grande operazione di mistificazione – Bisogna dirlo con forza e senza remore: chi, in questi mesi, va sostenendo l’assoluta necessità di mettere mano alla Costituzione per ammodernarla, sta perpetrando anzitutto un inganno.
Una mistificazione politica e culturale che passa attraverso l’uso di parole e immagini “dolci”, rassicuranti: riforme istituzionali mirate, modifiche agili. Si chiamano in causa figure affidabili, “saggi” la cui affidabilità evoca quella dei super tecnici del governo Monti. Anche il professore dava del conservatore a chi si opponeva alle sue riforme antisociali e si fregiava del titolo – francamente poco credibile – di progressista. Oggi per i novelli ingegneri costituzionali noi saremmo solo dei nostalgici conservatori.
Ma siamo ormai troppo smaliziati per cadere in questa insidia ideologica funzionale solo alla manomissione formale della Costituzione. Sappiamo bene che una riforma non è in sé progressista, e che anzi tante riforme di sedicente progresso spesso aprono la strada alla reazione.
Alcuni esempi di disinformazione costituzionalistica – È stata fatta passare l’idea che la procedura prevista dall’art. 138 Cost. per la revisione costituzionale è strumento troppo rigido ed ostacolo alla velocità richiesta dall’urgenza di riforme. Non è affatto vero. Ad esempio, in Germania e Portogallo la maggioranza di due terzi in unica votazione è più alta della maggioranza assoluta fissata dall’art. 138; in Italia, il ricorso al referendum è eventuale, invece in molti Stati (Svizzera, Irlanda, Danimarca, Giappone) esso è obbligatorio; numerose Costituzioni (belga, olandese, danese, svedese, greca e bulgara), diversamente dalla nostra, dispongono che all’approvazione di una legge di revisione costituzionale segua automaticamente lo scioglimento delle Camere, per consentire a una nuova legislatura di esprimersi sul testo in seconda lettura; infine, alcune Costituzioni (austriaca, svizzera e spagnola) prevedono procedimenti più aggravati quando la revisione non è “parziale”, bensì totale o tocca parti politicamente rilevanti.[Franco Gallo, Possibilità e limiti della revisione costituzionale – Conferenza Università Ca’ Foscari, Venezia, 14 giugno 2013].
Senza considerare poi che sono state accantonate con disinvoltura questioni da sempre centrali nella dottrina costituzionale. Una fra tutte: modificare l’assetto istituzionale è ininfluente sulla prima parte della Costituzione?
La legittimità di questo Parlamento a riformare la Costituzione – In realtà, bisognerebbe chiedersi seriamente se sia legittimo che ad operare una revisione strutturale della Costituzione sia un Parlamento eletto con una legge elettorale che, con ogni probabilità, di qui a poco sarà dichiarata incostituzionale dalla Consulta, proprio nella parte sull’abnorme premio di maggioranza attribuito senza alcuna soglia alla coalizione. E invece questo Parlamento di nominati, dove sono estromesse forze politiche minori ma rappresentative del Paese, si è arrogato un potere di revisione, se non addirittura costituente.
Franco Gallo, presidente uscente della Corte costituzionale, [Conferenza cit.] ha detto al riguardo parole limpide:
Le riforme, poi, della legge elettorale nazionale, con le quali si è adottata, nel 1993, una formula tendenzialmente maggioritaria e si è introdotto, nel 2006, un meccanismo proporzionale con premio di maggioranza al 55%, hanno vieppiù rafforzato le perplessità della dottrina circa l’effettiva capacità della maggioranza prevista dall’art. 138 Cost. di garantire il coinvolgimento delle forze politiche di opposizione nel procedimento di revisione costituzionale. Si sono perciò affacciate proposte dirette ad elevare fino alla soglia dei due terzi o dei tre quinti, la maggioranza richiesta per l’approvazione delle leggi di revisione. A onor del vero, deve dirsi che, anche in presenza del sistema elettorale di tipo proporzionale puro come era quello precedente al 1993, le maggioranze di governo – che pure avrebbero potuto in astratto da sole approvare le modifiche costituzionali – hanno sempre preferito percorrere la via diversa di un compromesso con le opposizioni parlamentari. All’epoca, infatti, era comunemente accettata, tra le forze politiche, la regola non scritta secondo la quale la Costituzione non può essere modificata unilateralmente, né può essere immaginata come il puro prolungamento dell’indirizzo di maggioranza.
Legge elettorale e crisi dei partiti – Non è casuale che al Comitato dei 42 sia stato assegnato anche l’esame dei progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali coerenti con quelli di revisione costituzionale. È mia convinzione che insieme con le modifiche istituzionali (Forma di Stato e di Governo, il bicameralismo parlamentare) si vuole arrivare a una legge elettorale che completi il disegno di stravolgimento della democrazia parlamentare fissato in Costituzione.
Quando nel ’92, dopo Tangentopoli, inizia la smania riformatrice della Costituzione e della legge elettorale, la giustificazione comune era la sopraggiunta crisi dei partiti della prima Repubblica. Dall’introduzione nel ’93 del maggioritario in poi, tutti i progetti di riforma costituzionale prevedevano la transizione al presidenzialismo, semi-presidenzialismo o premierato. Insomma, bipolarismo (o bipartitismo), assicurato dal maggioritario, e forme di presidenzialismo erano indicati insieme come i rimedi contro il collasso dei partiti tradizionali. In realtà, se guardiamo alla storia politica italiana degli ultimi vent’anni, ci rendiamo conto che il vero obiettivo è stato consegnare la decisione politica a ristrette oligarchie che hanno sfruttato la crisi dei partiti per sostituirsi ad essi o, al più, per cercare la tutela dei propri interessi in partiti personali con padroni o capi azienda.
Ebbene, proprio in questo momento di urgenza riformatrice, occorrerebbe ricordarsi dell’esistenza dell’art. 49 della Costituzione che garantisce ai cittadini attraverso i partiti il diritto di “concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Invece, anche il metodo scelto per questa riforma costituzionale, comitato parlamentare ristretto e richiesta del referendum confermativo senza vincoli, è riprova che la politica viene oramai concepita come un affare fra élite che decidono e il plebiscito della piazza che approva.
Due visioni diverse di società – Non si tratta, quindi, semplicemente di architettura istituzionale; vi di più. Come è detto con chiarezza nell’appello “La via maestra”, sono in contrasto due visioni divergenti di società. Quale sia l’idea di società che ispira i paladini delle riforme è evidente. Basta leggere qualche passaggio della relazione al disegno di legge che istituisce il Comitato bicamerale dei 42: «È opinione largamente condivisa che tale impianto necessiti di essere aggiornato per dare adeguate risposte alle diversificate istanze di rappresentanza e d’innovazione derivanti dal mutato scenario politico, sociale ed economico; per affrontare su solide basi le nuove sfide della competizione globale». E ancora: «l’attuale situazione di crisi economica ha reso non più tollerabili le inefficienze e i nodi irrisolti che il nostro sistema politico e istituzionale si trascina, ormai, da oltre trent’anni». Dunque, solo efficienza economica: urge riformare per dare risposte in linea con l’imperante modello economico neoliberista.
Per noi è altro: la nostra idea di società, come videro i costituenti, è quella dove non può esserci giustizia ed eguaglianza senza la promozione economica, sociale e culturale dei ceti più poveri, dei lavoratori, dei precari, degli emarginati. Ecco perché, proprio oggi, di fronte a questa devastante crisi economica e sociale, la vera, profonda riforma della Costituzione sarebbe attuarla pienamente.
Un intervento di Togliatti alla Costituente – Prima di concludere, un passo indietro. Qualcuno, in questi giorni, ha sostenuto che la Costituzione del ’48 nei fatti è la costituzione dei comunisti: se i comunisti non ci sono più, allora non ha più senso mantenerla così com’è.
Forse, prima di avventurarsi in tali giudizi, converrebbe rileggersi qualche intervento all’Assemblea Costituente.
Segnalo queste poche righe estrapolate dal discorso di Togliatti dell’11 marzo 1947, là dove, nel replicare all’on. Lucifero, il quale aveva sostenuto che nella sottocommissione si era «commerciato un po’», il segretario del Pci riassume il senso della responsabilità costituente:
Che cosa, è un compromesso? Gli onorevoli colleghi che si sono serviti di questa espressione, probabilmente l’hanno fatto dando ad essa un senso deteriore. In realtà, noi non abbiamo cercato un compromesso con mezzi deteriori […]. Meglio sarebbe dire che abbiamo cercato di arrivare ad una unità; cioè di individuare quale poteva essere il terreno comune, sul quale potevano confluire correnti ideologiche e politiche diverse, ma un terreno Comune che fosse abbastanza solido perché si potesse costruire sopra– di esso una Costituzione; cioè, un regime nuovo, uno Stato nuovo e abbastanza ampio per andare al di là anche di quelli che possono essere gli accordi politici contingenti dei singoli partiti che costituiscono,;o possono costituire, una maggioranza parlamentare. […] L’ideologia non è dello Stato, l’ideologia è dei singoli o è dei partiti, e anche non sempre, perché posso concepire un partito nel quale confluiscano differenti correnti ideologiche per l’attuazione di un unico programma. Non impostazione ideologica, dunque, ma impostazione politica concreta, derivante da una visione esatta della situazione in cui si trova oggi l’Italia. Perciò noi non rivendichiamo una Costituzione socialista. Sappiamo che la costruzione di uno Stato socialista non è il compito che sta oggi davanti alla Nazione italiana.
Questa fu l’intransigenza e faziosità ideologica che ebbero i Comunisti all’Assemblea Costituente!
* Questo articolo riprende l’intervento all’iniziativa per la difesa e l’attuazione della Costituzione promossa dalla Federazione del PdCI di Napoli il 4 novembre 2013.