BCE versus Costituzione italiana

di Gaetano Bucci, docente di Diritto pubblico, Università di Bari

monti europaL’articolo appare nel numero in corso di distribuzione di MarxVentuno rivista

Le politiche “neoliberiste” imperniate sul mix stabilità istituzionalestabilità economico-finanziaria stanno ormai compromettendo le forme del vivere civile, la coesione sociale e gli stessi livelli di sicurezza dell’unità nazionale. Sussiste una correlazione stretta tra il declino della democrazia e la crescita delle diseguaglianze e, più in generale, tra la crisi del costituzionalismo e l’involuzione delle forme – dirette e indirette – di redistribuzione del reddito. Questa situazione di decadenza generale è stata provocata dalla disapplicazione del nucleo profondo della Costituzione, ossia dei Principi fondamentali e, in specie, di quelli contenuti negli articoli 1 e 3. La Costituzione è, infatti, la forma giuridica di un patto di convivenza sociale, la cui vigenza dipende dall’esistenza di un congruo equilibrio nei rapporti di forza tra i soggetti sociali in conflitto, che – nel corso dell’ultimo trentennio – è stato manomesso duramente.

L’epicentro della regressione subita dal nostro Paese è, tuttavia, ben oltre i confini nazionali e, specificamente, negli sconvolgimenti della globalizzazione trascinata dai mercati finanziari e coadiuvata da politiche economiche che, sin dalla metà degli anni Settanta, hanno incentivato, sulle due sponde dell’Atlantico, il varo di indirizzi legislativi volti a rimuovere i vincoli alla circolazione dei capitali, a promuovere le attività speculative delle banche e la formazione di una rete inestricabile di dipendenze reciproche tra i sistemi industriali e finanziari dei diversi Paesi, in cui è stata prodotta una massa di strumenti derivati complessi e sempre meno tracciabili.

L’Italia e l’Europa sono entrate in una fase estremamente critica, che pone a rischio i risultati di mezzo secolo di storia. I dati economici dell’ultimo decennio dimostrano come l’andamento del Pil sia caratterizzato da una stagnazione ininterrotta, gli indicatori fondamentali della produttività (innovazione tecnologica; ricerca; istruzione; efficienza delle istituzioni) risultino in picchiata e l’ammontare del debito pubblico ci esponga, costantemente, agli assalti distruttivi della speculazione.

Il trattato di Maastricht

Il meccanismo di funzionamento della moneta unica ha impedito l’utilizzo di due strumenti essenziali di intervento pubblico, ossia la possibilità di determinare il livello e la composizione della spesa pubblica e quella di scegliere le forme più idonee di tassazione e, dunque, di composizione fiscale [Pivetti p. 4]. I Paesi membri dell’UE sono stati privati degli strumenti di politica economica necessari per reagire alle strategie pervasive dei mercati, senza la compensazione di un potere federale capace di promuovere lo sviluppo politico, economico e sociale del continente [Paggi 2012a pp. 9,12,13].

Una parte rilevante dei problemi del nostro Paese nasce, quindi, dal ripudio del progetto federalista delineato nel “Manifesto di Ventotene” e dalla decisione di aderire all’Europa di Maastricht e dei Patti di stabilità. Una decisione che ha sortito l’effetto di ripristinare un credo liberale dato per morto e sepolto, munendolo di un potere sovranazionale che – proprio in virtù della sua natura “tecnica” – esercita un forte condizionamento politico sulle nostre opzioni possibili. Dopo un ventennio dall’entrata in vigore del Trattato di Maastricht giunge, tuttavia, il tempo dei bilanci e, quindi, di una riflessione critica diretta ad individuare le contraddizioni di un modello generatore di conseguenze nefaste.

Anticostituzionalità della dottrina economica dominante

Questo ripensamento è essenziale per rilanciare un progetto europeo capace di rispondere alle aspettative democratiche e ai bisogni sociali dei popoli. Il rilancio di un tale progetto non risulta, in effetti, praticabile se non si disvela il presupposto ideologico su cui sono stati costruiti i Trattati (almeno da Maastricht in poi), ossia l’idea secondo cui il modello efficace per conseguire la crescita economica deve fondarsi sul “libero agire delle forze di mercato” supportate dalla funzione di coordinamento delle politiche monetarie ispirate al solo obiettivo di scongiurare i rischi di inflazione. Si tratta, in particolare, di valutare criticamente il ruolo esclusivo di “cane da guardia dell’inflazione” affidato alla BCE, che – concepita come “fotocopia o controfigura della Bundesbank” – esercita, sotto l’egida del primato della “tecnica”, una pressione pervasiva sulla politica economica e finanziaria degli Stati membri dell’UE.

Il potere monetario sovranazionale spinge, infatti, il processo di unificazione sulla strada della deflazione e i Paesi membri sono costretti a realizzare “politiche di austerità” che negano le stesse motivazioni originarie della costruzione europea. Il ripianamento del debito ha aperto, ormai, la strada ad una vera e propria guerra di classe. In questo contesto, la BCE – istituzione tecnocratica priva di legittimazione democratica – è divenuta centro di irradiazione di un attacco sistematico alla democrazia e alle conquiste sociali e, forte della sua “indipendenza”, prescrive ai governi l’adozione di misure finalizzate ad ottenere la riduzione dello stato sociale e, quindi, dei diritti dei lavoratori, dei trattamenti pensionistici, dei livelli di copertura sanitaria, dei servizi pubblici essenziali e delle risorse necessarie per il funzionamento del sistema dell’istruzione, della ricerca e della cultura.

Dinanzi agli effetti devastanti della crisi, ci si sarebbe aspettato che venisse avviato, in Europa, un coordinamento di politiche economiche espansive, con subordinazione della politica monetaria all’orientamento espansivo delle politiche di bilancio, mentre, invece, si è andati avanti sulla linea dell’imposizione di ingenti avanzi primari e dell’abbattimento dei rapporti debito pubblico/Pil. I commentatori, valutando i contenuti della Lettera della Banca centrale europea al Governo italiano del 5 agosto 2011, firmata da Jean Claude Trichet e Mario Draghi (pubblicata sul Corriere della sera, il 29/9/2011) con cui la BCE ha indotto il governo italiano a varare un secondo pacchetto di misure di austerità, hanno fatto ricorso al concetto di commissariamento, per evidenziare come gli Stati membri dell’UE siano governati, di fatto, da istituzioni tecnocratiche sovranazionali, politicamente irresponsabili, che eludono la dialettica democratica propria delle forme di governo parlamentari.

Mario Monti “podestà forestiero”

Mario Monti ha espresso, invece, sul Corriere della sera, il suo plauso per il fatto che quelle misure, conformi all’“imperativo della stabilità”, fossero state dettate da “un podestà forestiero”, ossia da “un potere tecnico sopranazionale […] mercatista, con sedi sparse tra Bruxelles, Francoforte, Berlino, Londra e New York” (Corriere della sera, 7/8/2011). Egli avanzava, in questo modo, la sua candidatura a dirigere un nuovo governo del Paese, anche se la prassi adottata per la sua nomina ha richiamato alla memoria l’essenza del processo di nomina del dictator romano. Si è sottolineato, a questo proposito, come il procedimento di nomina del dictator previsto dall’ordinamento romano per fronteggiare gli “stati di eccezione” [Agamben; Schmidt], fosse di natura patrizia e come i patrizi disponessero del dictator, non solo per risolvere i problemi di politica estera, ma anche “per regolare i conti aperti con i plebei”. Si trattava, insomma, di un dictatoradversus plebem” e, quindi, di “uno strumento messo a disposizione dei ceti oligarchici per preservare il loro potere contro le pretese della plebe” [Sapelli].

Questa chiave di lettura appare, in effetti, utile per interpretare le dinamiche che caratterizzano la fase attuale della nostra storia nazionale. Il governo Monti costituisce l’espressione dell’élite politico-tecnocratica che governa l’Unione europea per conto dei poteri forti del sistema economico internazionale. Le sue misure di risanamento hanno ottenuto, ciononostante, un accoglimento favorevole, perché sono state ammantate da un’aura “tecnica”, che tradisce, tuttavia, una sostanza politica di forte stampo neoliberista. La manovra da 34 miliardi (cd. manovra Salva-Italia) varata, nel dicembre 2011, in ottemperanza al mandato della BCE e dei mercati internazionali, è ingiusta, perché non intacca le rendite e i patrimoni dei soggetti responsabili della crisi, ma colpisce, prioritariamente, i diritti dei lavoratori e delle loro famiglie; insostenibile, perché gli oneri considerevoli che gravano sui redditi della parte debole della popolazione, producono l’effetto di ridurre la domanda ed i consumi e, quindi, di ostacolare il soddisfacimento dei bisogni essenziali; inefficace perché i suoi effetti depressivi – che si aggiungono a quelli provocati dalle manovre precedenti – peggioreranno il rapporto debito/Pil, col rischio di ingenerare una gravissima recessione e di pregiudicare la sopravvivenza della stessa moneta unica [Giacchè 2012a].

Monti protagonista nella nascita di Euro, BCE, UE

Le misure adottate da Monti, sotto l’egida della “straordinarietà degli eventi”, non costituiscono, tuttavia, l’espressione di un effettivo “stato d’eccezione”, ma sono state dettate dalla cogenza della “costituzione” scolpita nel Trattato di Maastricht, ossia di quei criteri che, dal 1992, hanno svolto la funzione di “catalizzatore della politica economica, in Italia come negli altri Paesi” [Padoa-Schioppa]. Una cogenza sempre confermata – pur tra scossoni politici e referendari – nei Trattati di Amsterdam, di Nizza, di Lisbona, fino al Fiscal compact dei giorni nostri.

Lo stesso Monti costituisce, del resto, la “figura più rappresentativa di quell’atto creativo che mise capo all’Euro, alla BCE, all’UE ed ai suoi inediti comandamenti”. A Maastricht si decise, infatti, “di mettere una mordacchia permanente alla nuova Europa, di affidarla ad esecutivi ed eurocrazie, di stirare spesa pubblica e Welfare nelle presse dei criteri di convergenza e del successivo patto di stabilità” [Mortellaro 2012b]. L’apprezzamento di Monti per la lettera della BCE, proprio in quanto manifestazione di un “potere sovranazionale”, non può essere considerato, quindi, come una presa di posizione estemporanea, ma come l’espressione di un convincimento “coerente con la sua precedente storia intellettuale e politica”. Negli scritti, pubblicati nel corso degli anni novanta, emerge, infatti, la centralità di alcuni temi [Paggi 2012b] e, in primo luogo, la questione della dilatazione del debito pubblico italiano, la cui causa è individuata nella crescita abnorme della spesa pubblica, considerata – da analisti autorevoli – come sintomo di “una civiltà in declino, vittima dei suoi egoismi corporativi e delle cure clientelari somministrate […] dalla consociazione catto-comunista”, sotto la spinta di una “dialettica sociale e sindacale sempre più vivace” [Carli 1993].

Il rispetto del “vincolo esterno

Il rimedio per sanare “la ferita” subita dalla nostra economia a causa della “decadenza del sentimento della disciplina sociale” [Carli 1970], viene indicato nel rispetto del vincolo esterno, rappresentato dai criteri relativi alla disciplina del disavanzo e del debito pubblico, individuati dal Trattato di Maastricht (art. 104 C) e rafforzati dal Patto di stabilità [Monti 1998, p. 119]. Un “vincolo esterno” che rende obbligatorio il risanamento finanziario” e costringe, i Paesi membri dell’UE, ad adottare quella disciplina di bilancio e monetaria, che non riescono ad assumere con le loro forze [Monti 1998, p. 38]. Il Trattato di Maastricht “equivale, per l’economia italiana, ad una radicale riforma costituzionale”, perché modifica, nei fondamenti “il modello di governo dell’economia che si è imposto negli anni 60 e 70 e, per alcuni aspetti, negli anni 80” [Monti 1992, p. 513] e prescrive un “obbligo internazionale a realizzare le riforme strutturali” [Taino], finalizzate a creare una struttura economico-sociale capace di rispondere positivamente agli choc provocati dall’esposizione ad un mercato ipercompetivivo, senza poter più contare sull’ammortizzatore della moneta e del suo cambio [Mortellaro 1998, pp. 268, 269].

Monti evidenzia, pertanto, sin dagli anni novanta, la necessità di adottare un “Piano per lo smantellamento delle rigidità del sistema, per un’Italia competitiva, con scadenze e meccanismi di verifica” [Monti 1997], ossia un piano di distruzione dei vincoli all’attività economica pubblica e privata (ad es., in materia di mercato del lavoro o di aiuti di Stato). Una programmazione economica – opposta a quella sperimentata, negli anni Sessanta, in attuazione dell’art. 41, 3° co., della Costituzione – che dovrebbe puntare a demolire i pezzi di socialismo e di statalismo, che ingessano ancora l’Italia” [Taino], ovvero le conquiste democratico-sociali ottenute, faticosamente, nel secondo dopoguerra. L’assunto per cui la “libertà del mercato” dev’essere sorretta da una programmazione specifica, articolata in obiettivi quantitativi, scadenze e meccanismi di verifica [Monti 1997], conferma, anche in relazione alla “grande trasformazione allestita a Maastricht per il XXI secolo”, la validità dell’insegnamento di Polany secondo cui “il laissez-faire è pianificato” [Polany p. 180] o di quello di Gramsci secondo cui “il liberismo è una regolamentazione di carattere statale”, ovvero un “programma politico […] introdotto e mantenuto per via legislativa e coercitiva”, che è “destinato a mutare la distribuzione del reddito nazionale” [Gramsci p. 1590].

Il “virtuoso modello tedesco”…

Nel mettere in evidenza come l’euro abbia rappresentato la più grande applicazione “di economia dell’offerta mai realizzata” ed abbia fornito, pertanto, “la più grande spinta alla liberalizzazione ed alla privatizzazione” [Mortellaro 1998 p. 268], Monti ha sottolineato, inoltre, l’importanza del Trattato di Maastricht, come strumento per esportare, in Europa, il “virtuoso modello tedesco” [Paggi 2012b] e, in specie, quello della Bundesbank, la cui “indipendenza” viene ritenuta preziosa per mantenere “la pressione sulla politica economica e finanziaria” dei Paesi membri, anche mediante l’erogazione di “prestiti condizionati” [“Bundesbank? Non ha colpe”, in Corriere della sera 25/9/1992].

Si può, dunque, comprendere come risulti essenziale ai fini della ripresa di un progetto europeo, coerente con i principi e i valori delle Costituzioni democratico-sociali, esercitare, preliminarmente, la critica sulle caratteristiche della BCE e sui criteri che informano la sua politica economica condizionata fortemente dal “modello economico tedesco”, che ha imposto, sin dal 1992, la costruzione un’Europa fondata sui patti di stabilità, ovvero di un’Unione europea caratterizzata dalla subordinazione ai mercati finanziari ed alle prescrizioni della BCE, che impediscono la crescita civile dei popoli dei Paesi membri e ledono, ormai, fortemente, il nostro interesse nazionale, ossia quello relativo al “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 Cost.) e al “progresso materiale o spirituale della società” (art. 4 Cost.).

Grundgesetz e Bundesbank

Bisogna tuttavia sottolineare che la Legge fondamentale tedesca del 1949 non riponeva un’“attenzione ossessiva per l’obiettivo specifico della stabilità dei prezzi”. Essa non faceva alcun riferimento al Deutsche Mark, ma si limitava a menzionare il “sistema valutario e monetario”, che veniva annoverato – unitamente ai pesi e alle misure – tra le materie di “legislazione esclusiva” del Bund (art. 73). Il Grundgesetz, non conteneva, del resto, alcuna disciplina dettagliata dell’ordinamento della Bundesbank, ma assumeva solo un impegno per la futura costituzione di un organismo bancario federale.

La Buba sarà istituita, infatti, con una legge ordinaria del 1957, che la disciplinerà – sul modello della Federal Reserve – libera da ogni controllo politico o parlamentare, affidandole il compito di provvedere al governo della circolazione monetaria, dell’approvvigionamento creditizio e dei pagamenti interni e internazionali, con il fine di “salvaguardare la moneta” (art. 3), nonché quello di “sostenere, nella salvaguardia del proprio compito istituzionale, la politica economica del governo federale” (art. 12). Il preambolo al disegno di legge istitutivo della Bundesbank, presentato nel 1956, aiuta a comprendere cosa il legislatore avesse inteso per salvaguardia della valuta. In quel documento, si attribuiva, infatti, un rilievo fondamentale alla stabilità del potere d’acquisto interno ed estero, ma si evidenziava, altresì, l’importanza del pieno impiego o la promozione dello sviluppo. Questa impostazione fu confermata, del resto, dalla Legge sulla stabilità e la crescita economica del 1967, che attribuì, al Bund, ai Länder, alla municipalità e alla Bundesbank, il compito di determinare la politica finanziaria e di bilancio, con l’obbligo di considerare, contestualmente, gli obiettivi relativi alla stabilità dei prezzi, ad un livello elevato di occupazione, all’equilibrio degli scambi con l’estero e ad una crescita economica duratura ed adeguata [Mortellaro 1998 p. 114; Id. 2011b, p. 22].

Nel ciclo ultratrentennale del secondo dopoguerra, nonostante la dominanza della cultura della “stabilità” motivata dal ricordo degli effetti disastrosi dell’iperinflazione verificatasi nel periodo successivo alla prima guerra mondiale, la “salvaguardia della moneta” era concepita come cornice comune di scelte monetarie capaci di guadagnarsi la fiducia dei risparmiatori e di politiche economiche volte all’obiettivo primario della piena occupazione. Nella concezione della “economia sociale di mercato” (Soziale Marktwirtschaft) dominante nel ciclo ultratrentennale del secondo dopoguerra, il mercato non fu considerato come il centro dell’autoregolazione sociale, sicché le modalità del suo funzionamento furono stabilite con il consenso ed il compromesso delle forze in campo (statali, sociali e private). La Costituzione tedesca originaria non considerava, infatti, l’equilibrio come il frutto spontaneo del libero agire delle forze del mercato, ma come il risultato di una massiccia presenza pubblica e, quindi, di una mirata azione politica. Il marco ha rappresentato – unitamente alla sua stabilità – il simbolo di questa ricerca complessa di un punto di equilibrio fra “socialità” e “mercato”.

Dopo il 1989: si afferma la linea della Buba

L’obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi è divenuto, dunque, prioritario nel tornante di Maastricht, quando, nel contesto della svolta di politica economica e monetaria maturata, in campo internazionale, alla fine degli anni Settanta, il gruppo dirigente della Bundesbank riuscì ad influenzare le evoluzioni del percorso nazionale e comunitario, trasfondendo, nel progetto di Trattato sull’Unione Economica e monetaria, i contenuti delle “cinque raccomandazioni” elaborate in preparazione della Conferenza intergovernativa sull’Unione monetaria e racchiuse nella Dichiarazione rivolta, dal Comitato direttivo della Bundesbank, al governo federale (6 settembre 1990). Nel tentativo di “legare l’onnipotenza della decisione politica” e di subordinarla al rispetto dei criteri dettati dall’esterno da istituzioni tecnocratiche, quali la BCE, la Dichiarazione evidenziava, in particolare, la necessità di non produrre deficit di bilancio incompatibili con la stabilità dell’intera area comunitaria, di realizzare la convergenza dei tassi d’interesse sul mercato dei capitali e la stabilità del tasso di cambio delle monete, di adeguare gli statuti delle Banche centrali ai principi dell’autonomia e dell’indipendenza, di costruire un sistema capace di garantire la disciplina di bilancio e di dare attuazione piena al mercato unico.

La Germania fu instradata, quindi nel nuovo percorso dell’UE dal gruppo dirigente dell’istituto federale e da un vasto fronte moderato coadiuvato dagli ambienti culturali del “funzionalismoeuropeista, convertito […] al monetarismo dai potenti effetti di spill-over promessi dalla deregulation liberista”. L’UE è stata edificata, quindi, su valori, principi ed equilibri analoghi a quelli che reggono la Germania federale odierna ed è stata concepita come comunità di stabilità a rafforzamento della capacità di concorrenza dei gruppi oligopolistici europei nei mercati finanziari internazionali, ossia nei luoghi in cui “la moneta può correre senza frontiere”. Il suo governo è stato radicato, pertanto, in “confini sicuri”, affinché potesse “alimentarsi di quell’humus” idoneo a “far attecchire le inclinazioni primigenie alla stabilità”. La BCE nasce, infatti, “su suolo tedesco” e lo Statuto realedella Bundesbank – ossia quello modificato nel corso degli anni Ottanta – è stato eretto a Grundnorm sia della nuova Legge fondamentale tedesca, che dei Trattati comunitari [Mortellaro1998 e 2011b].

Germania 1992: rivolgimento costituzionale

Il fulcro del rivolgimento costituzionale tedesco è costituito dalla revisione dell’art. 88, che il legislatore tedesco ha effettuato nel 1992, per conformarsi alle decisioni, assunte a Maastricht su suggerimento della Bundesbank, concernenti la statuizione del principio di indipendenza della BCE ed il conseguente adeguamento delle legislazioni nazionali monetarie al principio medesimo.

La versione originaria dell’art. 88 stabiliva che: “il Bund istituisce una banca valutaria di emissione, come Banca federale (Bundesbank)”. A questa semplice locuzione è stata aggiunta la seguente: “le sue funzioni e competenze possono essere trasferite, nel quadro dell’Unione europea, alla Banca centrale europea, che è indipendente ed è vincolata dallo scopo primario della sicurezza della stabilità dei prezzi”. In questo modo, compiti, ambiti e filosofie di condotta monetaria sono recepiti per la prima volta, in forza dei principi generali che gli Stati devono osservare per il conseguimento dell’Unione monetaria, nella Costituzione tedesca. L’obbligo primario dell’istituenda BCE, ossia quello di garantire la “stabilità dei prezzi, diviene “dovere costituzionale” della Repubblica federale tedesca [cfr. Predieri pp. 238 ss]. Il riconoscimento di questo nuovo dovere costituzionale era stato evidenziato nella Risoluzione di accompagnamento delle deliberazioni di modifica della Costituzione, che al punto 7 rammentava che: “Bund e Länder devono tener conto dell’obbligo della Repubblica federale tedesca, nascente dal Trattato di Maastricht, di evitare nelle loro economie di bilancio deficit pubblici eccessivi” [AA.VV 1994 pp. 207, 208] e sarà ribadito nella sentenza del Tribunale costituzionale federale di Karlsruhe, emanata il 13 ottobre 1993.

Abbandono della Soziale Marktwirtschaft

Le cinque Raccomandazioni elaborate dal Comitato direttivo della Bundesbank, in preparazione della Conferenza intergovernativa sull’Unione monetaria, dopo essere state trasfuse negli articoli del Trattato di Maastricht, retroagiscono, quindi, “come obbligo sui costituenti tedeschi, mutandosi in dettatura dei nuovi articoli del Grundgesetz”. I suggerimenti della Bundesbank sulla necessità di “corazzare l’indipendenza della nuova banca centrale e dei suoi riferimenti nazionali” riescono ad ottenere, addirittura, una clausola di salvaguardia “unica al mondo”. Nell’articolo N delle Disposizioni finali del Trattato sull’Unione europea, si stabilisce, infatti, che in caso di modifica dei Trattati, per le parti concernenti il settore monetario, dovrà essere “consultata anche la Banca centrale europea” [Mortellaro 1998 pp. 109-117; 2011b pp. 23-24].

Le modificazioni costituzionali del 1992 sortiscono, quindi, l’effetto di comprimere “la realizzazione più significativa del miracolo tedesco”, ossia quello Stato sociale che era divenuto, nel dopoguerra, “una risorsa straordinaria di legittimazione della nuova nazione tedesca”. Il primato attribuito alla stabilità dei prezzi non esprime più la fiducia nella capacità del sistema di ricomporre conflitti e di amalgamare interessi, ma, piuttosto, “la volontà di non impacciare il mercato globalizzato senza confini” e, quindi, la necessità di liberarlo “dalle barriere erette dal compromesso fordista” e dalle “deviazioni corporative e settoriali impresse da mezzo secolo di regolazione e contrattazione” [Mortellaro 1998 p. 121].

Il dispotismo illuminato delle élite, ispirato ad una netta visione neoliberale e mercatista, ripristina il costituzionalismo dei governanti e riesce ad edificare, con il Trattato di Maastricht, un nuovo sistema imperniato sul principio di una “economia di mercato aperta ed in libera concorrenza”, il cui funzionamento richiede il rispetto rigoroso degli obiettivi relativi alla stabilità dei prezzi, della moneta e del pareggio dei bilanci pubblici. La priorità assunta da questi parametri di natura “tecnica”, rispetto ad ogni altro parametro di natura politica, economica o sociale, determina un contrasto stridente con i principi, i valori e gli assetti organizzativi delineati dalle Costituzioni del secondo dopoguerra.

Il mercato unico concorrenziale non esiste in natura e si è provveduto, pertanto, a crearlo utilizzando non già una programmazione “democratica” ispirata alla realizzazione di “fini sociali” (v. 41, 3° co., Cost. it.), ma una programmazione tecnocratica governata dagli esecutivi e dagli organismi “indipendenti” e volta – in paradossale rovesciamento delle prescrizioni contenute nel 2° co. dell’art. 3 della Costituzione italiana – a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà delle merci e dei capitali, impediscono la competizione e lo sviluppo del mercato unico. Gli Stati hanno rappresentato, in questo processo, i punti di forza dello sviluppo sovranazionale del potere, ma sono stati rifunzionalizzati – come realtà sottordinate – in reticoli infranazionali raggruppanti esecutivi, tecnocrazie ed imprese, per svolgere la funzione di garanti ed amplificatori dell’accumulazione [Mortellaro 1995 pp. 245, 247]. Le classi politiche nazionali sono state poste, pertanto, al servizio dei tecnici, dei bancheri e degli industriali e sono tenute ad applicare direttive sovranazionali che non costituiscono il frutto di una volontà politica maturata nel confronto democratico, ma il risultato di scelte vincolate dalle rigide prescrizioni contenute nei trattati, ispirate ad una cieca meccanica di numeri e sorrette da tagliole a scatto prefissato.

Ruolo e funzioni della BCE

La lettura delle disposizioni dedicate alla disciplina della politica economica e monetaria e, in specie, di quelle dedicate alla disciplina del ruolo e delle funzioni della BCE, può farci comprendere l’entità del mutamento di orizzonti provocato dai trattati comunitari in virtù del rovesciamento della gerarchia tra ragione economica e ragione politica, tra necessità e libertà.

Con la creazione della BCE, è stata conferita una centralità assoluta alla politica economico-monetaria, sicché “ogni punto del sistema ha dovuto inchinarsi al concreto ridisegno dei poteri veicolato dalle politiche di bilancio” [Mortellaro 2001b p. 37]. Il Trattato di Maastricht ha realizzato, in primo luogo, l’unificazione della politica monetaria e, quindi, il passaggio – dagli Stati alla Comunità – di uno strumento essenziale della stabilizzazione macroeconomica, ossia il potere di battere moneta ed ha dettato, in secondo luogo, “regole vincolanti per gli Stati membri, che riguardano le dimensioni del disavanzo e del debito pubblico”. Le “azioni degli Stati membri e della Comunità” devono rispettare, infatti, i principi direttivi concernenti i “prezzi stabili”, le “finanze pubbliche”, le “condizioni monetarie sane” e la “bilancia dei pagamenti sostenibile” [Padoa Schioppa pp. 43-47].

L’impostazione liberista dei Trattati si è perfezionata nel corso del processo di integrazione avviato col Trattato di Roma (1957) e culminato nel Trattato di Maastricht (1992) imperniato sul ruolo della moneta e sul primato istituzionale delle Banche centrali incorporate nel SEBC (Sistema Europeo di Banche Centrali)-BCE. Il processo si è snodato attraverso le tappe intermedie dello SME (1978) e dell’Atto Unico europeo (1987), con i quali è stata adottata la scelta della piena liberalizzazione dei capitali. L’istituzione dell’UEM costituisce, infatti, la fase culminante del processo di riorganizzazione dell’area europea, che ha trovato le sue ragioni nella necessità di creare le condizioni di stabilità macroeconomica necessarie per consentire ai gruppi oligopolistici europei di competere efficacemente, nei mercati internazionali, con i gruppi oligopolistici appartenenti alle altre aree geoeconomiche, in cui si articola un mondo unificato dal predominio del capitale finanziario.

La BCE senza mezzi contro la recessione

La politica economica è stata orientata sulla stella fissa dell’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, ma per garantirne un adeguato funzionamento è stata creata una moneta unica ed una politica monetaria e di cambio uniche, il cui obiettivo principale è il mantenimento della stabilità dei prezzi (art. 4, comma 1 e 2 del Trattato che istituisce la Comunità Europea: TCE). La politica monetaria è stata sottratta al controllo delle sedi rappresentative – nazionali e sovranazionali – per conseguire, senza alcun impedimento, l’obiettivo della lotta all’inflazione, ritenuto indispensabile per affrontare la competizione nei mercati internazionali e per ottenere un’allocazione adeguata delle risorse [cfr. AA.VV. 2003; Bifulco 2004; Chieffi; Lotito; Malatesta; Predieri; Repetto].

La BCE, in base al principio di indipendenza (art. 108 del TCE) non risponde del suo operato di fronte a nessuna assemblea rappresentativa, ma dispone di poteri regolamentari, decisionali e consultivi (art. 110 TCE), con cui impone o sollecita l’adozione di indirizzi finalizzati a garantire la stabilità. Essa è stata dotata, inoltre, degli strumenti necessari per combattere l’inflazione, ma non dispone di alcuno strumento per combattere la recessione e la disoccupazione [cfr. Degni; Graziani 2006]. La BCE e le banche centrali nazionali, non possono finanziare gli enti pubblici o gli organismi statali (art. 101 TCE), che restano privi dei canali di finanziamento necessari allo svolgimento delle politiche sociali e sono costretti, pertanto, a finanziarsi sui mercati dei capitali, con grande vantaggio per le istituzioni della rendita finanziaria [Graziani 2000 pp. 170, 171]. Il funzionamento dell’euro impedisce, peraltro, la possibilità di effettuare svalutazioni competitive e priva, quindi, i Paesi membri – specie quelli più deboli – di una risorsa essenziale per la crescita, col rischio di accrescere il loro differenziale e di provocare “una mezzogiornificazione” dell’Europa [Paggi 2012a p. 21].

La BCE condiziona gravemente le politiche economiche e sociali

Il SEBC-BCE è un organismo compatto, seppur decentrato nella sua configurazione organizzativa, e immediatamente operativo in ogni ganglio del sistema. Il suo governo si svolge nell’area della politica monetaria, ma le sue prescrizioni unilaterali condizionano, in modo assoluto, anche lo svolgimento delle politiche economiche e sociali. Basti richiamare, a questo proposito, l’art. 127 del Trattato sul Funzionamento dell’unione Europea (TFUE) che, dopo aver statuito che “l’obiettivo principale del SEBC […] è il mantenimento della stabilità dei prezzi”, recita che “fatto salvo” questo obiettivo, “il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell’Unione”. Il SEBC, cui è affidata, in piena autonomia ed indipendenza, la conduzione della politica monetaria, deve perseguire l’obiettivo della stabilità dei prezzi con priorità rispetto agli obiettivi della politica economica, che deve subire, quindi, l’impatto condizionante delle decisioni monetarie.

La politica monetaria è stata attratta a livello continentale mediante il trasferimento delle funzioni monetarie alla BCE (art. 105 TCE), ma la politica di bilancio è rimasta – sino alle radicali innovazioni introdotte con il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria (Bruxelles, 2 marzo 2012), il cd. Fiscal compact – nella sfera degli stati nazionali anche se, in ragione del perseguimento dell’obiettivo primario del sistema (la stabilità dei prezzi), era stata già sottoposta ai vincoli stringenti indicati nel Titolo VII del Trattato istitutivo della Comunità europea (art. 104), nel Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato e nel Patto di stabilità e di crescita (1997).

1997. Il Patto di stabilità e crescita

Le varie soglie, sul deficit e sul debito pubblico, stabilite dal TCE e dal Protocollo allegato, non furono considerate sufficienti – una volta esaurita la fase di ammissione dei Paesi membri all’UEM – per scongiurare il rischio di futuri scostamenti e, quindi, per garantire, permanentemente, la stabilità della moneta e dei prezzi. Nel 1997, il Consiglio europeo di Amsterdam ha deciso, pertanto, di introdurre il Patto di stabilità ecrescita, che rappresenta una modifica sostanziale del percorso e del peso dell’UEM, poiché rinserra, ancor più strettamente, i rigidi divieti in materia di bilancio già prescritti dal Trattato di Maastricht, in materia di deficit di bilancio. Il Patto di stabilità regola, con clausole precise, un meccanismo di rafforzamento della disciplina di bilancio nell’UEM e, quindi, restringe i margini interpretativi dei criteri di applicazione della procedura relativa all’accertamento dei disavanzi pubblici eccessivi, introducendo, altresì, meccanismi di accelerazione delle procedure sanzionatorie, con il conseguente rafforzamento dei profili contenutistici dei vincoli al governo delle finanze pubbliche.

Questo strumento utilizzato, discrezionalmente, da “soggetti non democraticamente controllabili, “corazza la moneta e il suo governo in forme diverse da quelle di un governo politico e priva, quindi, gli Stati di quegli ulteriori gradi di libertà che potevano portarli a confliggere con […] il processo di unificazione monetaria tutto affidato alla BCE”. Gli esecutivi degli Stati, stipulando il Patto di stabilità, hanno ceduto, insomma, oltre alle leve della moneta anche quelle del bilancio e l’operare della cieca meccanica di numeri propria di questo strumento, non può che tradursi nel controllo e nella potatura permanenti della spesa pubblica e sociale [Mortellaro 1998; Id. 2011b].

Il Patto di stabilità porta, dunque, a compimento l’univoco e totalizzante processo di costruzione dell’impianto monetarista dei trattati funzionale alla garanzia del principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza e determina, pertanto, un radicale ribaltamento del tipo di rapporto tra politiche monetarie e politiche fiscali e di bilancio disciplinato dalle Costituzioni democratico-sociali del secondo dopoguerra che hanno, invece, posto la politica monetaria in posizione ancillare rispetto alle politiche economiche. La disciplina del Trattato, collocando al centro della sua sistematica il decisivo insieme degli strumenti della politica finanziaria ha posto, invece, la politica economica nella condizione di subire l’impatto condizionante delle politiche monetarie e vincola, pertanto, tutte le scelte che, mediante i bilanci pubblici, possono essere compiute [Allegretti pp. 81, 82].

Patti sempre più vincolanti: Europlus e Six Pack

Una versione più stringente del Patto è stata varata sotto la pressione della crisi del debito pubblico e, in specie, a seguito della vicenda relativa agli aiuti concessi agli Stati più indebitati. Il Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010, ha modificato, sulla base delle procedure del cd. semestre europeo [cfr. Ciolli; Dickmann] relative al coordinamento ed al controllo preventivo delle politiche di bilancio, il Codice di condotta per l’attuazione del Patto di stabilità e crescita. L’obiettivo perseguito è stato quello di rafforzare la sorveglianza multilaterale sulle posizioni di bilancio degli Stati membri, nonché di applicare, con maggiore coerenza, i meccanismi sanzionatori previsti dal Patto, i cui limiti si erano manifestati nel 2005, quando Francia e Germania adottarono la decisione informale di sospendere l’erogazione delle sanzioni previste per i vizi e gli scostamenti di bilancio.

Le nuove regole della governance economica europea, il cui modus operandi è delineato in via generale nelle procedure del semestre europeo, sono state specificate, ulteriormente, dal Patto Euro Plus (Euro Plus Pact), i cui effetti – come ha riconosciuto lo stesso governo italiano – “non saranno limitati alla dimensione economica […] ma estesi alla dimensione politica”, poiché saranno “destinati a prendere la forma di una sistematica e sempre più intensa devoluzione di potere dagli Stati-nazione ad una comune nuova e sempre più politica entità europea” [Documento di Economia e finanza 2011. Sezione I: Programma di Stabilità dell’Italia, in www. governo.it] Con il Patto Euro Plus, gli Stati membri si impegnano, infatti, a realizzare politiche di “riforma” nei settori socialmente più sensibili quali quelli relativi agli accordi salariali (revisione del grado di accentramento del processo negoziale; meccanismi di indicizzazione); al mercato del lavoro (promozione della flexicurity); alla previdenza, all’assistenza sanitaria ed al regime pensionistico (riduzione della spesa pensionistica, sanitaria e sociale in senso lato). Gli Stati si impegnano, inoltre, a recepire, nelle Costituzioni o nella legislazione nazionale, le regole di bilancio dell’UE fissate nel Patto di stabilità e crescita [Conclusioni del Consiglio europeo, Bruxelles, 25 Marzo 2011, EUCO 10/11].

Il 4 ottobre 2011 è stato approvato, inoltre, il Six pack, che contiene sei misure legislative sulla governance economica, che trasferiscono “l’essenza delle decisioni in materia di bilancio nelle sedi comunitarie” [Mortellaro 2001a]. Le misure rafforzano le funzioni di indirizzo e di sorveglianza dei bilanci, prevedendo l’irrogazione di sanzioni e multe per gli Stati membri che non rispettano i parametri relativi al deficit ed al debito pubblico. Gli Stati che non rispettano la regola del limite del deficit annuale del 3%, dovranno effettuare, infatti, un deposito pari allo 0,2% del Pil, che potrebbe trasformarsi in multa e dovranno, altresì, rientrare nella misura di un 20% all’anno della quota di debito che eccede il 60% del Pil. Con questo insieme di misure, adottate per governare la crisi economico-finanziaria, la sovranità politica ed economica degli Stati membri è stata trasferita ad una cupola di poteri tecnocratici europei, che racchiude il Consiglio europeo, la Commissione, la BCE, l’ ECOFIN e l’Eurogruppo.

Nel corso del 2011, sotto la pressione della crisi del debito pubblico sono state introdotte, pertanto, regole volte a disciplinare un meccanismo di formazione ex ante delle politiche economiche nazionali [Consiglio Ue 2010], una sorveglianza macroeconomica su squilibri di competitività e crescita [Consiglio Ue 2011b e 2011d] ed un funzionamento più stringente del patto di stabilità [Consiglio Ue 2011a; 2011c; 2011e]. Il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria [Trattato; cfr. Morgante], ha consacrato questi indirizzi – che vengono, ormai, incorporati nelle costituzioni nazionali [Coronidi; Bifulco 2011] – risolvendo definitivamente l’asimmetria tra la politica fiscale e la politica monetaria creata dall’assetto di Maastricht, assimilando la prima alla seconda, in nome della stabilità fiscale e del rigore delle politiche di bilancio.

La politica economica dell’austerità

Il pareggio di bilancio è stato imposto, pertanto, come principio costituzionale nei singoli Paesi. Il debito pubblico è stato utilizzato come pretesto per impedire agli Stati di perseguire le finalità indicate nelle costituzioni democratico-sociali e, quindi, per costringerli a rinunciare all’uso dei poteri pubblici necessari per realizzare forme di intervento socialmente orientate nell’economia. La sede della programmazione economico-finanziaria è divenuta l’Unione Europea, che non è guidata, tuttavia, da istituzioni federali di un sistema democratico sovranazionale, ma da una “una unità di comando sovranazionale della finanza pubblica” costituita da poteri tecnocratici che, accentrando le leve del governo dell’economia, utilizza come strumenti di intervento “vigilanze preventive, esami approfonditi, azioni correttive e sanzioni”.

L’austerità costituisce, in effetti, un tipo di politica economica, “che ha evidenti effetti sul tasso di accrescimento della ricchezza e sulla sua distribuzione sulle classi sociali”, anche se “viene rappresentata non come una scelta, ma come un necessario atto di responsabilità che gli stati si sono forzati a compiere, legandosi le mani, per agire allo stesso modo di un buon padre di famiglia che deve ripianare con il risparmio i debiti accumulati”. La crisi non ha rappresentato, dunque, l’occasione per un ripensamento, ma è stata utilizzata come pretesto per rafforzare “l’ortodossia fiscale posta a fondamento della moneta unica”. L’azione della BCE – vincolata all’obiettivo prioritario di garantire la stabilità dei prezzi – e la scelta di garantire le esigenze delle banche private e non quelle dei governi, costituiscono, ormai, gli elementi che qualificano tutti gli indirizzi di politica economica nazionale e sovranazionale [Barba pp.1-28].

Il pareggio di bilancio è sostanzialmente incostituzionale

L’art. 3, 2° co., del Trattato approvato, a Bruxelles, il 2 marzo scorso, ha previsto che le parti contraenti debbano recepire, nei loro ordinamenti nazionali, la regola del pareggio di bilancio (art. 3, 1° co., lett. a), tramite disposizioni, vincolanti e permanenti, “preferibilmente” di natura “costituzionale”.

Il legislatore italiano, adeguandosi alle prescrizioni sovranazionali e alle indicazioni contenute nella Lettera della BCE, ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella nostra Costituzione, rispettando le regole del procedimento di revisione disciplinate dall’art. 138 della Cost. La legge costituzionale risulta, tuttavia, sostanzialmente incostituzionale, poiché contrasta con i Principi fondamentali (artt. 1, 2, 3, 4 Cost.) e con i principi contenuti nella Prima parte (artt. 41, 42, 43, 47 e 81 Cost.).

Il compito della revisione costituzionale è, infatti, quello di emendare singole norme che richiedono un adeguamento agli sviluppi della vita sociale e della democrazia. Le procedure emendative non possono, tuttavia, essere utilizzate per sostituire i principi concernenti l’indirizzo politico, economico e sociale della Costituzione, con quelli difesi ed enfatizzati da ordinamenti liberal-liberisti, come quello dell’Unione Europea [d’Albergo]. Il modello costituzionale italiano risulta, del resto, più avanzato, rispetto agli altri modelli europei, proprio sul terreno dei principi concernenti i rapporti fra politica ed economia, ossia dei principi posti a salvaguardia dei diritti inviolabili della persona umana e, quindi, dei diritti sociali. I Principi fondamentali che caratterizzano la forma di stato democratico-sociale, costituiscono, pertanto, un’ipotesi di limite all’esercizio del potere di revisione costituzionale e, quindi, alla prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, specie se le norme comunitarie sono utilizzate, dai poteri forti dei mercati finanziari, per introdurre regole eversive dei principi che costituiscono gli assi portanti del patto fondativo della nostra comunità sociale. La Corte costituzionale ha stabilito, del resto, che i Principi supremi dell’ordinamento, ovvero quelli espressivi della sua essenza, non possono costituire oggetto di revisione costituzionale (v. sent. C. C. n. 1146/1988).

Si dovrebbero sollevare, pertanto, eccezioni di costituzionalità nei confronti delle future leggi di spesa emanate in attuazione del nuovo art. 81 [cfr. Lucarelli], in quanto contiene previsioni lesive dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.), nonché contrastanti con il programma di trasformazione economico-sociale recepito dalla Costituzione (art. 3, 2° co., Cost.).

2009: modificato il Grundgesetz

Nell’estate del 2009, quando cresceva l’onda di piena della crisi globale, anche la Germania ha modificato il Grundgesetz. Questa riforma era stata già preannunciata, nel 1990, dalle cinque Raccomandazioni elaborate dal Comitato direttivo della Bundesbank, che indicavano, alle classi dirigenti tedesche ed europee, le caratteristiche irrinunciabili della futura unione monetaria. Con le nuove prescrizioni, introdotte nei commi 2 e 3 dell’art. 109, si è statuito l’obbligo del pareggio di bilancio per il Bund, il governo federale e i Länder, senza ricorso al debito. I diritti sociali sono stati subordinati, quindi, all’equilibrio di bilancio e non potranno più essere considerati assoluti, ma finanziariamente condizionati e, dunque, collegati alla predisposizione di servizi dipendenti da determinati equilibri tra costi e ricavi. Ne deriva, anche in questo caso, un contrasto con i principi caratterizzanti lo stato sociale. Del resto, la Corte di Karlsruhe ha più volte affermato che il principio dello Stato sociale costituisce uno dei caratteri fondamentali dell’ordinamento tedesco immodificabile da quello comunitario.

La “camicia di forza” dell’UEM

La politica monetaria discrezionale e non legata, ha costituito, nelle fasi precedenti l’istituzione dell’UEM, lo strumento che consentiva agli stati nazionali di reagire agli shock esterni sulle proprie economie e di esercitare, nell’ambito di una visione ispirata al governo democratico dell’economia, una funzione di governo delle attività finanziarie pubbliche e private, in vista delle finalità di giustizia sociale, proprie degli Stati democratico-sociali.

Con l’introduzione dell’euro, gli Stati hanno dovuto rinunziare a questo strumento, sicché residuava quello – pur limitato dai vincoli del patto di stabilità – delle politiche di bilancio. L’UEM ha espropriato, ora, gli Stati, anche di questa funzione dimidiata, per affermare il credo neoliberista del pareggio di bilancio. I gruppi dirigenti dell’economia e della finanza, hanno posto i propri rappresentanti al comando delle istituzioni dell’UE e, dopo aver preso il controllo delle istituzioni e delle funzioni monetarie, sono riusciti ad ottenere anche il controllo diretto delle politiche economiche degli Stati e dell’Unione europea. L’UEM costituisce, quindi, una “camicia di forza” che impedisce lo svolgimento di politiche economico-sociali diverse da quelle liberiste e annulla la possibilità di utilizzare forme di programmazione diverse da quelle contabili. Essa costituisce, inoltre, il maggior impedimento per uscire dalla crisi economica e sociale che attanaglia i popoli europei [Amoroso]. La crisi ha comprovato, comunque, non solo la fragilità strutturale del sistema finanziario [Halevi 2000] e del mercato dei capitali [Harvey pp. 241, 242; Arriola, Vasapollo p. 27], ma anche l’incapacità dell’ istituzione monetaria sovranazionale di esprimere quella regolazione “indipendente” prescritta dai Trattati e dallo Statuto [Bucci ].

BCE come intellettuale collettivo del capitalismo

Le dinamiche della crisi innescata dai mutui subprime, hanno fatto emergere il paradosso per cui la BCE, deputata a garantire la stabilità finanziaria, sia costretta ad intervenire con immissioni massicce di moneta, per evitare le conseguenze negative provocate dalla instabilità dei mercati finanziari [Ruffolo p. 245; Dal Bosco p. 60]. Il paradosso si rivela, tuttavia, apparente, se si considera il ruolo anfibologico che deve, realisticamente, svolgere. Essa deve perseguire, mediante la politica di controllo dell’offerta di moneta (cd. leva monetaria), l’obiettivo della stabilità dei prezzi nell’area europea, ma deve anche utilizzare una serie di strumenti collaudati (immissione di liquidità nei mercati; abbattimento del costo del denaro) per evitare i rischi di crolli sistemici. La ricca panoplia di strumenti che la BCE utilizza per proteggere il polo europeo dagli effetti distruttivi della libera circolazione dei capitali, rivela come l’istituzione monetaria svolga le funzioni di “intellettuale collettivo del capitalismo”, nel senso che opera per salvaguardare le condizioni di fondo dell’accumulazione capitalistica nell’area europea e, quindi, il livello generale dei profitti delle imprese, finanziarie ed industriali, appartenenti all’area medesima.

Gli interventi anti-crisi della BCE hanno fornito, tuttavia, una rete di protezione alla speculazione, rendendo evidente come questo “intellettuale collettivo” sia “indipendente” dal potere politico, ma non dal capitale finanziario internazionale [Dal Bosco p. 35]. Nell’ambito di un sistema imperniato sulla finanziarizzazione, la BCE svolge, quindi, anche un altro ruolo, ossia quello di gestore del casinò finanziario globale, di croupier pronto a fornire liquidità ai giocatori rimasti privi di risorse [cfr. Strange; Sbancor; R. Bellofiore, J. Halevi]. L’autorità monetaria sovranazionale, mentre persegue la deflazione salariale, protegge, al contempo, l’inflazione prodotta dalle rendite finanziarie. Le politiche monetarie si sono tradotte, del resto, nel controllo stringente sui salari e sulle pensioni e, parallelamente, nella legittimazione dell’inflazione proveniente dal turbinare vorticoso dei flussi finanziari [Halevi 2008a e 2008b; Pizzuti p. 209].

Un’ipoteca pesante sul futuro dei popoli

Le attuali strategie anti-crisi imposte, agli Stati membri, dalle istituzioni tecnocratiche sovranazionali, stanno ponendo, comunque, un’ipoteca pesante sul futuro dei popoli, poiché la crisi da sovrapproduzione [Donato] viene fronteggiata non solo mediante l’erogazione di somme ingenti di denaro pubblico alle banche e alle imprese, ma anche mediante processi di ristrutturazione caratterizzati da nuovi tagli alla spesa sociale, dal rilancio delle privatizzazioni, da politiche monetarie e fiscali favorevoli ai redditi da capitale, nonché dai licenziamenti, dalla precarietà e dalla riduzione dei salari [Tesi]. Questo tipo di interventi sta rompendo la coesione sociale poiché provoca un allargamento della forbice dei redditi e, quindi, una contrapposizione tra ricchi (sempre più ricchi) e poveri (sempre più poveri), cui viene concessa qualche elemosina compassionevole, dettata dal “timore hobbesiano” di una rivolta [Burgio].

Nel contesto attuale, segnato da una forte asimmetria dei rapporti di forza tra capitale e lavoro, i gruppi dirigenti utilizzano l’emergenza economica come pretesto per dismettere ogni forma di intervento redistributivo e per potenziare il processo di involuzione autoritaria dello Stato, al fine di tutelare le prerogative antisociali del sistema delle imprese, sul piano della produzione e della riproduzione sociale. Le misure adottate per salvare le banche e le imprese in crisi, hanno provocato la trasformazione del debito privato in debito pubblico. Questa metamorfosi non è servita, tuttavia, né a ridurre l’entità complessiva del debito, né a riattivare il circuito dell’economia. Sono state poste, anzi, le premesse per un aggravamento ulteriore del debito pubblico e, quindi, per una nuova radicale crisi fiscale dello Stato.

Irresponsabilità della BCE e delle banche centrali

La trasformazione del ruolo istituzionale della BCE è divenuta, particolarmente, evidente proprio a partire dalla fase della crisi contrassegnata dall’emersione del debito sovrano, che pone a rischio di fallimento non solo singoli Paesi membri, ma l’intera area europea. Gli organi dirigenti della BCE hanno deciso di imitare i loro colleghi nordamericani, realizzando salvataggi “preventivi”, erogando fondi pubblici, istituendo Fondi di salvataggio e acquistando, sui mercati secondari, titoli pubblici dei Paesi indebitati, in palese contraddizione con la caratteristica istituzionale dell’indipendenza.

Nel 1979, il legislatore italiano, predisponendo le condizioni necessarie per inserire il nostro Paese nel processo che sarebbe sfociato nell’adesione all’Unione economica e monetaria, aveva impresso una svolta radicale alle modalità di svolgimento della politica monetaria. Si decise, infatti, di esentare la Banca d’Italia dall’obbligo di acquistare i titoli pubblici che il governo non fosse riuscito a piazzare sui mercati (cd. divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro). A trent’anni di distanza la rilevanza dell’indipendenza, come caratteristica strutturale delle istituzioni monetarie, è stata negata proprio dal SEBC-BCE (e, quindi, dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali), non per sostenere politiche di piena occupazione, ma i bilanci fallimentari delle banche creditrici dei governi occidentali.

La fine dell’indipendenza delle Banche centrali non si è accompagnata, tuttavia, con la fine dell’irresponsabilità. La BCE e le Banche centrali nazionali continuano ad essere sganciate da qualsiasi circuito o meccanismo rappresentativo. Chi detiene il potere reale è meramente “nominato” o “designato” e non è tenuto a rispondere del suo operato ai Parlamenti o ai cittadini, ma solo alle centrali del potere economico-finanziario, che hanno espropriato, in nome dello stato d’emergenza permanente, le istituzioni democratiche.

Delineare l’alternativa

Si tenta oggi di risolvere la crisi del debito affrontandola dal lato del debito pubblico e, quindi, attraverso lo smantellamento dei residui sistemi di welfare, con l’intento di conseguire il risultato di scaricare il costo della crisi sui salari indiretti e differiti, riportando i costi della riproduzione sociale in capo agli individui, nonché quello di aprire al mercato nuovi ambiti di valorizzazione. Ci troviamo, insomma, dinanzi alla prosecuzione e alla radicalizzazione della tendenza a sussumere sotto il capitale l’intero ambito della vita associata. Questo processo porterà, tuttavia, inevitabilmente, a una gravissima recessione e potrebbe provocare il crollo della stessa moneta unica.

La maggior parte dei gravi problemi sociali che affliggono i popoli d’Europa derivano, invero, dal fatto che l’UE ha recepito un modello fondato sul fondamentalismo del mercato neutralizzando ogni forma di governo dell’economia diversa dalle semplici manovre delle Banche centrali sui tassi d’interesse. La crisi dell’economia di mercato aperta e in libera concorrenza non erode soltanto stipendi e pensioni, ma provoca la reviviscenza di forme di potere autocratiche capaci di imporre, senza condizionamenti, le proprie decisioni. Basti pensare al fatto che la BCE non può svolgere – in virtù dei rigidi divieti contenuti nei Trattati – il ruolo classico di prestatore di ultima istanza, ma può inviare ai governi dei Paesi membri, lettere che prescrivono la realizzazione di programmi ortodossamente liberisti e di riforme costituzionali monetariste come quella relativa all’introduzione del vincolo del pareggio di bilancio [Giacchè pp. 156-158].

Diventa, dunque, indispensabile affrontare il tema delle possibili vie d’uscita dalla trappola dei vincoli antisociali predisposta dai Trattati comunitari.

Il varco per uscire dalla crisi nazionale e internazionale può essere individuato nella riattualizzazione dei principi e delle norme della Costituzione di democrazia sociale del 1948 e, in specie, delle disposizioni relative alla disciplina dei Rapporti economici (Titolo III). Si tratta di rilanciare, in primo luogo, una politica di programmazione economica ispirata ai fini e ai valori indicati nell’art. 41 Cost. e, quindi, capace di consentire una visione globale delle questioni economiche e sociali, necessaria per affrontare e risolvere i problemi della collettività.

Nell’ambito della funzione generale del governo democratico dell’economia, devono essere fatte rientrare anche le attività finanziarie dei soggetti pubblici e privati, che devono essere coordinate e indirizzate alla realizzazione di fini sociali.

Si tratta, insomma, di ripensare l’Europa dalle fondamenta, schiodandola dalle tavole della costituzione monetaria in cui è stata, ripetutamente, trafitta.

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