Non vi è dubbio che il panorama normativo”emergenziale” dei diritti individuali e collettivi determinatosi,dopo i fatti dell’11 settembre 2001, abbia fortemente messo in discussione(soprattutto a livello internazionale) i principi dell’”habeas corpus”, il rispetto delle garanzie individuali e collettive riconosciute dagli stati di diritto e dalle convenzioni internazionali(su tutte la convenzione di Ginevra e quella dei diritti dell’uomo)..
Pensiamo, all’adozione del Patriot Act in data 26/10/2001(contenente disposizioni fortemente limitative delle libertà individuali fra le quali quelle relative ad intercettazioni ambientali,schedature di cittadini incensurati ed altro,interrogatori arbitrari circa le credenze politiche ) negli Stati Uniti oppure all’adozione di particolari procedure extragiudiziali(come quella adottata dalla Cia nei confronti di imputati sospettati di collegamenti con il fondamentalismo islamico adottate sempre con la giustificazione esimente dell’autodifesa nella lotta al terrorismo)..Un nuovo diritto”bellico”,dunque, giustificato e argomentato dall’Amministrazione statunitense e dal governo degli Stati Uniti come strumento efficace,utile e necessario per sconfiggere il terrorismo..
In realta’ le condizioni delle carceri e delle detenzioni,il mancato rispetto dei piu’ elementari diritti della difesa, la cessione (talvolta complice) di sovranità nazionale di alcuni paesi europei in favore della realizzazione di talune procedure”stragiudiziali” sottratte al controllo della giurisdizione e al principio di legalità,hanno caratterizzato in questi anni le scelte sicuritarie ed emergenziali adottate a livello internazionale.
Il gruppo parlamentare europeo della Sinistra Unitaria Europea , la federazione milanese del Prc e il Pse, hanno deciso di organizzare un convegno su questi temi in particolare qui a Milano(ove è avvenuto il rapimento o sequestro di persona di un cittadino straniero,fatto per il quale la Procura della Repubblica di Milano ha formulato richiesta di rinvio a giudizio per 22 agenti della Cia e per quattro agenti del Sismi nei confronti dei quali devono ovviamente valere tutte le garanzie costituzionali previste per tutti gli imputati e sulla quale il Tribunale milanese dovra’ prossimamente pronunciarsi) e dove il ruolo dei nostri servizi segreti anche in passato(si pensi alla strage di Piazza Fontana avvenuta il 12 dicembre di 37 anni fa) e’ stato puntualmente descritto nell’ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal Tribunale di Milano (G.I Guido Salvini) del 18/3/1995 sul ruolo non solo di deviazione ma anche di protezione degli autori delle stragi degli anni 70(P.zza Fontana,della loggia,Italicus,Questura di Milano,treno di Gioia Tauro e Ustica); ruolo ancor piu’ strategico “finalizzato con ogni probabilità al mantenimento del nostro paese nel campo dell’Alleanza Atlantica”.
Il dogma sicuritario che ha caratterizzato l’attività dei servizi di sicurezza in materia di lotta al terrorismo,ha probabilmente indotto a pensare che tutto fosse lecito,perfino rapire persone ,torturarle ,privarle delle normali condizioni giuridiche,rinchiuderle a Guantanamo o in qualche prigione segreta,senza rispettare talvolta i piu’ elementari diritti umani..
Sotto il profilo giuridico,occorre osservare che trasferire prigionieri verso paesi nei quali si rischiano di subire maltrattamenti e’ una violazione del diritto internazionale,indipendentemente dalle cosi’dette assicurazioni diplomatiche dei paesi riceventi.
Oggi si terranno relazioni che attengono ai casi dei rapimenti,alle complicità internazionali,all’uso della tortura nelle extraordinary renditions,alle possibili riforme del codice penale in tema di reati contro la personalità dello stato,alla riforma dei nostri servizi segreti( riforma di cui si sente sempre piu’ l’urgenza ),all’uso politico della falsa emergenza nella lotta al terrorismo e ancora ai lavori della commissione d’inchiesta appositamente istituita dal Parlamento Europeo per approfondite tutte queste vicende.
La proposta conclusiva chiedera’ di attivare le procedure previste dall’ ordinamento internazionale nei confronti di quei paesi e di quei governi europei resisi complici anche sotto il profilo probatorio; tali procedure ,previste dall’art.7 del Trattato Europeo, possono essere attivate al fine di prevedere sanzioni nei confronti di quei paesi che hanno illegalmente collaborato con i servizi segreti internazionali.(sanzioni che potrebbero essere irrogate anche sino alla esclusione del diritto di voto in sede di Consiglio Europeo).