Legge Ocalan? Leggi speciali nel nuovo diritto turco

Dal 1° giugno 2005 gli avvocati di Abdullah Ocalan non hanno più
alcun contatto con il loro assistito. Ai familiari del leader kurdo,
in maniera del tutto arbitraria, da tre mesi vengono vietati i
permessi per far visita al loro parente. Secondo i suoi avvocati, lo
stato di salute di Abdullah Ocalan è sensibilmente peggiorato durante
il primo semestre del 2005. A seguito dello stato di totale
isolamento, non si conoscono le attuali condizioni del leader kurdo.

Nell’ambito del processo di adeguamento alle richieste dell’UE, la
riforma del diritto penale turco ha ottenuto lodi e riconoscimenti.
All’ombra delle riforme UE, meno conosciute sono tuttavia le norme
speciali, che in fin dei conti mettono nuovamente in discussione le
riforme attuate. Questa situazione è ampiamente manifesta nel caso
Ocalan.

1. Nell’ambito della riforma del diritto penale turco sono state
certamente create le premesse giuridiche per l’attuazione delle
sentenze della Corte Europea per i Diritti Umani. A tal proposito è
stato aggiunto un capoverso al paragrafo 327 della Legge n. 2006, nel
quale si fa riferimento al suo vincolo giuridico. Tuttavia, nel nuovo
Codice Penale (Legge n. 5353, paragrafo 311), al secondo capoverso,
viene formulata la restrizione in base alla quale il tutto ha
validità solo per i casi successivi al 4 febbraio 2003. E dunque,
secondo il nuovo codice di diritto penale turco, non è possibile
riaprire il procedimento Ocalan, come richiesto dalla Corte Europea
per i Diritti Umani. Parimenti, altre novanta persone sono colpite da
tale norma speciale, che viene definita, nell’ambito dell’opinione
pubblica turca, come “lacuna Ocalan”.

2. Le modifiche ai paragrafi 22 e 151 del nuovo codice penale hanno
una diretta ripercussione sull’esercizio dell’attività degli
avvocati. I succitati paragrafi si riferiscono agli avvocati
difensori in cause penali i cui assistiti sono accusati di “reati di
terrorismo” o sono stati condannati per tali reati. sono stati
condannati. Basta un vago sospetto di “assistenza-collaborazione” a
favore del proprio assistito per dare il via a un procedimento
istruttorio nei confronti di tale avvocato. Per l’intera durata del
procedimento egli viene sollevato d’ufficio dall’incarico verso il
suo assistito. La presunzione d’innocenza, propria d uno stato di
diritto, cessa d’essere in vigore. Basta semplicemente una richiesta
del pubblico ministero. Per l’intera durata del procedimento non è
concesso all’avvocato di far visita al suo assistito o di operare in
altro modo in suo favore.
In riferimento al contesto temporale, va detto che le modifiche di
legge sopraccitate sono entrate in vigore prima della sentenza della
Corte Europea per i Diritti Umani sul caso Ocalan. Le discussioni al
riguardo nel Parlamento turco e le relative dichiarazioni dei
rappresentanti del governo fanno pensare che il caso Oalan abbia
svolto un ruolo determinante nella formulazione delle modifiche di
legge e delle norme speciali. Esse sono entrate in vigore il 1°
giugno 2005. Qualche giorno dopo, a 6 avvocati difensori di Abdullah
Ocalan fu ricusato il mandato. Col tempo di fatto 12 dei suoi legali
sono stati colpiti da un divieto di svolgere la propria professione.
Mai, finora, si era verificata una situazione di tal genere.

3. Anche la seguente modifica dell’ordinamento sul regime di
detenzione è in relazione con il caso Ocalan. Con il paragrafo 5
delle legge sul regime di detenzione, del 25 maggio 2005, cessa di
valere il principio della riservatezza dei colloqui del legale con il
proprio assistito, in base al quale i colloqui tra loro dovrebbero
svolgersi in assenza di controlli e non dovrebbe essere possibile
prelevare la documentazione in possesso della difesa. Ora basta un
vago sospetto di “assistenza-collaborazione”far sì che siano
registrati, a mezzo di supporti audio, i colloqui tra avvocato e
assistito, che avvengono in presenza di un funzionario dell’istituto
di pena, che può sequestrare la documentazione della difesa o farne
delle fotocopie.

Questa misura avrebbe come scopo d’impedire una presunta
coordinazione tra i “terroristi” in libertà e quelli in carcere.
Anche in questo caso è sufficiente una semplice richiesta del
pubblico ministero, sulla quale deve pronunciarsi il giudice di
sorveglianza. Tale giudice deve decidere sulla eventuale
pubblicazione della documentazione sequestrata alla difesa. Sinora,
tale misura è stata applicata solo contro gli avvocati di Ocalan, in
occasione del loro ultimo colloquio con l’assistito, svoltosi il 1°
giugno 2005. Tutto il colloquio venne registrato alla presenza di un
funzionario dell’istituto penitenziario e l’intera documentazione fu
sequestrata.

Quanta fissazione sul caso Ocalan e sull’irrisolta Questione Kurda
vi sia da parte del legislatore turco, nell’ambito dei suoi sforzi
riformatori del diritto turco, lo dimostra chiaramente il discorso di
Ersonmez Yarbay, parlamentare turco membro del partito di governo
AKP, tenuto in occasione del dibattito all’Assemblea Nazionale sulla
riforma della legge penale. Egli ha proposto una legge speciale in
riferimento all’isola-prigione d’Imrali invece del varo d’una legge
che limiti massicciamente i diritti di tutti i cittadini.

Non si è ottenuta una aperta maggioranza per una Lex Ocalan. Infine
essa è giunta sotto la veste d’una riforma.