L’abolizione dei minimi tariffari avrà come risultato quello di “industrializzare” la professione

Le proteste indette dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura contro la Legge 248 (di conversione del “Decreto Bersani”) ci obbligano, quali avvocate e avvocati di sinistra, ad evidenziare i veri nodi della riforma delle professioni. Soprattutto, gli aspetti relativi all’abolizione dei minimi tariffari e del divieto di pubblicità, oggetto dell’art. 2.

Il problema non è il pericolo di concorrenza al ribasso. La trasformazione attesa è ben maggiore e tende a trasformare una professione, in Italia ed in Europa ancora “artigianale”, in industrializzata, sul modello statunitense. Molto hanno pesato in tal senso le pressioni di frange importanti del capitale desiderose di trovare investimenti ad alto valore aggiunto, per resistere alla concorrenza nel mercato dei prodotti delocalizzabili. Queste pressioni si sono indirizzate sull’Unione Europea, dove sono maturate le norme (es. Direttiva Bolkestein), matrice del decreto Bersani.

Le norme deontologiche italiane sono da sempre un ostacolo ad una simile trasformazione ma soprattutto all’investimento di capitali esterni nella professione forense. In particolare, la norma che vieta la presenza di soci non professionisti (ossia di soli capitali) negli studi professionali, quella sui minimi ed il divieto di pubblicità.

Un ipotetico investitore che volesse entrare nel settore legale, prima dell’entrata in vigore della legge, poteva assumere, con forme mascherate, degli avvocati. Si sarebbe però ritrovato con la sola clientela che questi, fiduciariamente, si erano già conquistati. Non aveva possibilità espansive: in Italia, la grande maggioranza delle persone continua a rivolgersi a professionisti di fiducia.

L’apertura del mercato forense necessita quindi di uno scardinamento dell’Ordine e del suo Codice deontologico – prima di tutto della norma che proibisce la pubblicità – tale da consentire ad un operatore dotato di forti capitali di acquisire uno spazio che compensi l’investimento. Ma la pubblicità si dimostra inefficace se non può fondarsi su elementi suggestivi. Il primo di questi è il prezzo delle prestazioni. Solo pubblicizzando, ad esempio, tre separazioni o tre ricorsi al prezzo di due queste nuove realtà industriali potranno diffondersi. Devono quindi saltare i minimi tariffari.

In realtà, questi hanno sempre svolto una funzione diversa dalla determinazione dei prezzi. Uno dei principali pregi della nostra professione è stato ed è quello di potere fornire la nostra opera in molti casi, quando ci pare giusto, al di sotto delle tariffe (a costi “politici”, commisurati alla capacità reddituale del cliente). Mai un Ordine ha sollevato questioni. Sempre che una simile scelta non venisse usata, appunto, come arma concorrenziale. La differenza sembra sottile, ma è notevole.

In altre parole: domani il nostro vecchio cliente vedrà applicata la stessa tariffa di prima. La cifra richiesta sarà determinata sulla base di altre considerazioni (difficoltà della causa, etc.). Non trarrà alcun vantaggio dall’abolizione dei minimi. Solo vedrà comparire, tramite la pubblicità, nuovi soggetti, supermercati dell’avvocatura. Nel medio periodo, queste strutture soppianteranno il modello di studio più diffuso, personale-familiare, favorendo unicamente la forma di lavoro industrializzata/salariata.

Resta da comprendere non solo se ciò sia coerente con il fine ultimo che l’Unione si è proposta in materia, ma se la società ne trarrà giovamento. Decine di migliaia di professionisti saranno lentamente trasformati in salariati, come è negli Stati Uniti. Se tale modello di sviluppo ha un valore precognitivo, neanche gli utenti ne trarranno vantaggi dal punto di vista tariffario: i soggetti che si faranno concorrenza si ridurranno. Trovare un avvocato che accetti di difendere a condizioni vantaggiose non sarà più possibile: i supermercati non fanno credito. La produttività individuale diminuirà, non solo per il trasferimento del plusvalore della prestazione al socio di capitale, ma anche perché ogni avvocato è legato, allo stato attuale, al cliente, con cui stabilisce un rapporto fiduciario personale, finendo con l’immedesimarsi con il risultato della propria opera. Pertanto se ora, lavorando in proprio, facciamo tardi per finire un atto, domani non sarà così.

Vi sono poi altri due punti dissonanti con il programma elettorale dell’Unione in tema di giustizia: il primo, contenuto nell’art. 21, riguarda le spese di giustizia. Queste verranno effettuate in tempi assai lunghi, anche di anni, in danno di interpreti, consulenti dei giudici e di tutti quegli avvocati che – come noi – difendono le persone non abbienti, per le quali, secondo l’art. 24 della Costituzione, lo Stato provvede a pagare i costi della difesa. Con l’ovvio risultato che scemerà la motivazione a difendere persone povere, così come accadrà con i difensori d’ufficio, che nei processi penali assistono i cittadini privi di difensore di fiducia.

L’altro, all’art. 35, obbligherà i professionisti, gradualmente, a non farsi pagare in contanti. Tale norma, pure finalizzata al raggiungimento dell’auspicabile scopo di combattere l’evasione fiscale, non tiene conto della specificità di alcune delle fasce più deboli della clientela (come quell’utenza extracomunitaria che non ha conti correnti bancari). Si crea così, invece, un incentivo all’evasione: al cliente che paga in contanti non potrà essere rilasciata fattura.

In definitiva, appare valutato con scarsa attenzione un tema delicato, quale l’effetto economico della trasformazione di una professione, che come ogni intervento in tema di fiscalità deve essere esaminato globalmente (a maggior ragione quando si sostiene, a torto, che la riforma favorirà i cittadini).

Su questi e su altri elementi dalla forte presa populista invitiamo a riflettere tutte e tutti coloro che contrastano l’attuazione di un disegno paleoliberista anche in un campo come il nostro, non commerciale ma che – come da specifica norma – fornisce un “servizio di pubblica necessità” cominciando con il proporre lo stralcio dall’art. 2 della figura professionale dell’avvocato e la modifica degli artt. 21 e 35 della Legge 248/06.

Pietro Adami
pietroadami@hotmail. com
Cesare Antetomaso
antetomaso@hotmail. com

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