La Cassazione: «Sì alle espulsioni di gruppo»

Gli stranieri possono essere espulsi in gruppo se non hanno un permesso di soggiorno. La Suprema Corte ribalta una storica decisione del Tribunale di Milano

Non si può parlare di «espulsione collettiva» – vietata dalla Convenzione per i diritti dell’uomo – se gli stranieri cacciati dal territorio italiano sono tutti chiaramente privi di permesso di soggiorno. Neanche se i fogli di espulsione rilasciati dalla questura sono – sostanzialmente – delle fotocopie, neanche se il gruppo colpito appartiene a una stessa nazionalità, neanche se le persone espulse sono state protagoniste di una retata. In questo caso, bisogna parlare di espulsioni plurime. Lo dice la Corte di Cassazione, che ieri ha accolto il ricorso della Prefettura di Milano contro una sentenza del Tribunale di Milano risalente al 2004. La decisione del giudice Maria Teresa Zugaro fece grande scalpore all’epoca, tanto da guadagnare la prima pagina del Giornale («Un giudice riporta a casa i clandestini»). Il caso riguarda quindici rom rumeni espulsi in seguito allo sgombero di uno stabile occupato il 17 maggio dello scorso anno. A tutti e quindici era stato messo in mano un foglio che diceva la stessa cosa: espulsi perché non avevano chiesto il permesso di soggiorno otto giorni dopo l’entrata in Italia. Non si può contestare infatti a un rumeno l’ingresso clandestino, visto che non è necessario un visto per arrivare da Bucarest all’Italia.

I difensori dei rom, Pietro Massarotto, Mario Ciccarelli e Enrico Belloli, avevano presentato ricorso appellandosi all’articolo 4 del IV Protocollo della Convenzione sui diritti umani, quello che vieta le espulsioni collettive. Nel ricorso, scrissero che in quell’operazione di polizia era riconoscibile un’unità di tempo, di luogo, di azione, un’unica nazionalità dei soggetti espulsi e un’unica motivazione. In sostanza, si trattava di un’espulsione collettiva. Il tribunale di Milano accolse le ragioni dei tre avvocati, sostenendo che la Convenzione sui diritti dell’uomo esige provvedimenti di espulsione che devono «sempre essere adottati individualmente e prendendo in considerazione, in modo reale e non fittizio e di mera forma, le singole e differenziate situazioni di ogni individuo».

Ora la Corte di Cassazione ribalta completamente la sentenza del giudice milanese. Secondo la prima sezione della Suprema Corte, il Tribunale è caduto in «errore» poiché non ha considerato i «dati oggettivi». E cioè: che la presenza di soli rom nell’edificio da sgomberare è stata casuale. In secondo luogo, che la verifica delle posizioni individuali ha accertato l’assenza di un permesso di soggiorno e la mancanza di ragioni ostative all’espulsione.

Secondo la Cassazione, infatti, l’articolo contro le espulsioni collettive va interpretato nel senso che se – paradossalmente – uno dei paesi aderenti alla convenzione decidesse di adottare l’espulsione in massa di un gruppo etnico dal proprio territorio, non potrebbe mai farlo prescindendo da una valutazione delle singole posizioni personali. Altra questione è l’espulsione di cittadini stranieri che, in violazione dell’ordinamento nazionale, non si muniscono di permesso di soggiorno.

«Ma la Corte di Cassazione avrebbe dovuto esprimersi soltanto sulla legittimità del provvedimento, senza entrare nel merito e senza avallare la ricostruzione dei fatti presentata dalla Prefettura», contesta l’avvocato Belloli. E per quanto riguarda l’interpteazione dell’articolo 4 della Convenzione da parte della Suprema Corte dice Belloli: «A questo punto bisogna aspettare che la Corte di Strasburgo si esprima sui cinque ricorsi da noi presentati per fatti molto simili a quello dei quandici rom. Sarà così la Corte dei dirtti umani a stabilire quali siano i confini della Convenzione». Un plauso alla decisione della Corte arriva dal leghista Dussin. Mentre la portavoce dell’Alto Commissariato per i rifugiati dell’Onu in Italia, Laura Boldrini, fa notare che la sentenza «ribadisce l’importanza di verificare i casi singoli e le garanzie per ciascun immigrato in via di espulsione»