Interrogazione – discussione sull’inquadramento del personale scolastico

PRESIDENTE. L’onorevole Burgio ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00787 (vedi l’allegato A – Interrogazioni a risposta immediata sezione 6). All’onorevole Burgio ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione.

ALBERTO BURGIO. Signor Presidente, signor ministro, il problema che pongo all’attenzione è circoscritto in un contesto molto complesso e difficile (è emerso qualche minuto fa), come è quello che caratterizza la scuola italiana in questo momento. Il problema non può essere trascurato, perché coinvolge diverse migliaia di lavoratori.
La vicenda, in estrema sintesi, è la seguente: la legge n. 124 del 1999 prevede l’inquadramento di personale tecnico e amministrativo della scuola. Si parla di settantamila lavoratori di ruolo provenienti dagli enti locali e trasferiti nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico-pratici (Itp).
Un articolo della legge n. 124 del 1999 garantisce la giusta retribuzione e riconosce l’anzianità sia ai fini giuridici sia ai fini economici di questi lavoratori. Ma la legge finanziaria per il 2006 interpreta una disposizione della legge del 1999 riducendo le distribuzioni, disconoscendo i diritti acquisiti, cancellando i procedimenti pendenti.
La legge finanziaria per il 2007, approvata lo scorso dicembre, non ha abrogato questa norma. Il risultato è che sono violati i diritti che la legge riconosce a questi lavoratori.

PRESIDENTE. Onorevole Burgio…

ALBERTO BURGIO. Presidente, non mi pare sia un buon sistema per contenere la spesa pubblica. Vorrei che il ministro mi spiegasse cosa intende fare a tale riguardo.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, ha facoltà di rispondere.

GIUSEPPE FIORONI, Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione che concerne l’applicazione dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è complessa e in questo periodo è all’esame della Corte costituzionale.
Ricordo che l’articolo 8 della legge n. 124 ha posto a carico dello Stato il personale amministrativo tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e ha quindi disposto il trasferimento nei ruoli del personale statale del personale di enti locali in servizio nelle scuole ed istituti statali alla data di entrata in vigore della medesima legge, prevedendone l’inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti.
Tale legge ha stabilito che al personale Ata proveniente dagli enti locali sia riconosciuto ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Per l’attuazione del citato articolo 8, in data 20 luglio 2000, è stato siglato un apposito accordo dall’ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali che, come previsto dalla legge, è stato poi recepito dal decreto 5 aprile 2001, adottato dal ministro della pubblica istruzione, di concerto con gli altri dicasteri.
Vorrei ricordare che vi sono differenze strutturali tra i trattamenti economici delle due categorie di personale: per il personale scolastico statale la retribuzione è formata dal trattamento fondamentale, basato su classi di stipendio di importo progressivo, che vengono attribuite alle scadenze di periodi di servizio prestabiliti, e dal trattamento accessorio, disciplinato dalle norme contrattuali del settore. Invece, per il personale degli enti locali la retribuzione è formata dal trattamento economico fondamentale, cui corrisponde lo stipendio tabellare della retribuzione individuale di anzianità, e dal trattamento accessorio, anch’esso disciplinato dalle norme contrattuali di settore. In altri termini, l’inquadramento ha tenuto conto del cosiddetto maturato economico, prescindendo dal riconoscimento dell’anzianità di servizio conseguita dai dipendenti in ragione del regime contrattuale precedente per gli enti locali.
In molti casi, quindi, il personale interessato ha contestato i criteri di inquadramento adottati dall’amministrazione, ritenendoli in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell’articolo 8, in base alla quale al personale va riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Ne è derivato un diffuso contenzioso che, in alcuni casi, si è concluso con la soccombenza dell’amministrazione. Ad ogni modo, vi sono anche casi di giudici che hanno espresso un diverso giudizio, condividendo la tesi dell’amministrazione, in virtù della riconosciuta natura contrattuale dell’accordo del 20 luglio 2000, della valenza quale fonte normativa di tale accordo e dell’assoluta assenza nella legge n. 124 del 1999 della previsione di una copertura finanziaria per i pretesi aumenti retributivi da corrispondere al personale in parola.
In presenza di questa situazione è intervenuta la legge 23 dicembre 2005, n. 266 – la legge finanziaria per il 2006 – che all’articolo 1, comma 128, reca l’interpretazione autentica della norma controversa. Alla luce di questa norma interpretativa risulta corretto il criterio di inquadramento adottato dall’amministrazione.
Convengo con l’onorevole interrogante circa la situazione di disomogeneità che tutto ciò ha determinato nell’ambito del personale interessato.
Confermo che il Governo non ha attivato alcuna iniziativa in sede di discussione della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 – la legge finanziaria per il 2007 – perché la Corte costituzionale non si è ancora pronunciata sulla norma d’interpretazione autentica.
Il ministero sta seguendo con grande attenzione l’evolversi di questa complessa situazione e, appena si sarà pronunciato l’organo costituzionale, valuterà la situazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenti per il reperimento delle idonee risorse.

PRESIDENTE. L’onorevole Burgio ha facoltà di replicare.

ALBERTO BURGIO. Signor Presidente, ringrazio il ministro per la sua risposta molto articolata.
In effetti, come traspariva anche dalla risposta del ministro, in questi anni vi sono state ripetute sentenze, pronunciamenti dell’autorità giudiziaria che hanno riconosciuto le ragioni dei ricorrenti, i quali chiedevano anche il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza; quindi, si è assistito all’insorgere di una situazione estremamente spiacevole e incresciosa di disparità di trattamento.
Infine, ricordo all’onorevole ministro che, a parte il prosieguo della riflessione dell’autorità giudiziaria, in particolare della Corte costituzionale, vi è anche una responsabilità politica; inoltre, lo scorso 18 novembre, il Senato ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna il Governo a ripristinare il diritto al riconoscimento del servizio, come stabilito da ripetute sentenze della Cassazione, e ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per evitare situazioni di disparità tra lavoratori, vessatorie e profondamente ingiuste.
Mi permetto di rinnovare all’onorevole ministro questa vibrata richiesta, questa preghiera, in attesa della legge finanziaria relativa all’anno venturo.