Interpellanza di Claudio Grassi sulla violazione della privacy nelle carceri

Pubblicato il 24 luglio 2006 – Seduta n. 23

GRASSI – Al Ministro della giustizia. –
Premesso che:

sono giunte all’interpellante segnalazioni relative alla violazione dell’obbligo di riservatezza da parte dei responsabili delle Direzioni degli istituti penitenziari, in merito ad atti di particolare natura quali le certificazioni mediche relative al personale del Comparto sicurezza e Ministeri, in particolare, sarebbero stati resi pubblici i nominativi e le rispettive diagnosi di coloro che si sono assentati dal servizio per motivi di salute, contravvenendo così agli obblighi di riservatezza e tutela della privacy;

il comma 1 dell’articolo 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge sulla privacy), stabilisce espressamente che i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali;

il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, circa l’obbligo del segreto d’ufficio all’art. 15 dispone che “L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso”;

in applicazione di una, a giudizio dell’interrogante, discutibile circolare ministeriale del 23 giugno 1995, emanata dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, i dati personali e sanitari relativi al personale della Polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto penale minori di Caltanissetta venivano comunicati alla Prefettura e alla Motorizzazione di Caltanisetta, per l’adozione di provvedimenti previsti dall’art. 129 del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) relativo alla sospensione della patente di guida; la stessa Direzione non ha applicato la successiva lettera circolare del 4 marzo 2002 che vieta la predetta comunicazione, in applicazione della legge sulla privacy;

il Codice della strada non prevede in nessun caso che i datori di lavoro debbano comunicare i dati personali, nonché sanitari dei lavoratori, alla Prefettura e alla Motorizzazione, inoltre lo stesso prevede che l’unica autorità competente a valutare se vi siano o meno i requisiti psico-fisici per l’idoneità alla guida debba essere costituita dai medici dell’ASL che concedono o rinnovano la patente di guida durante la visita medica;

considerato inoltre che il predetto comportamento della Direzione di Caltanissetta appare palesemente illegittimo e lesivo della dignità personale dei lavoratori con particolare riferimento ai dipendenti della Polizia penitenziaria,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di fare in modo che da parte dell’amministrazione della giustizia venga rispettata la disciplina vigente in materia di privacy e non vengano messi in atto comportamenti discriminatori e lesivi della riservatezza cittadini e della dignità dei lavoratori, in violazione dell’art. 3 della Costituzione.