Aborto, Consulta boccia ricorso: «La legge 194 non si tocca»

da l’Unità
 

legge194-g«Inammissibile il ricorso contro la 194»: così la Consulta sulla legittimità costituzionale dell’art.4 della legge sull’aborto, sollevata dal giudice tutelare di Spoleto.

Nella seduta odierna della Camera di Consiglio la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Spoleto. È quanto si legge in una nota della Consulta.

L’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE SULL’ABORTO

A sollevare incidente di costituzionalità, con ordinanza del 3 gennaio scorso, era stato un giudice tutelare di Spoleto nell’ambito di una vicenda che coinvolge una minore intenzionata a interrompere la gravidanza senza informare i genitori della sua decisione. L’articolo oggi passato al vaglio della Consulta è il numero 4, nocciolo della legge. Qui si stabilisce, infatti, che per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, «la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito» può rivolgersi a un consultorio».

Il giudice tutelare aveva sollevato incidente di costituzionalità partendo da un pronunciamento della Corte di giustizia europea in materia di brevettabilità dell’embrione che definisce l’embrione quale «soggetto da tutelarsi in maniera assoluta».

Su questa base il giudice tutelare riteneva che l’articolo 4 della legge 194 si ponesse in conflitto con i principi generali della Costituzione ed in particolare con quelli della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) e del diritto fondamentale alla salute dell’individuo (art. 32 primo comma della Costituzione). Altre obiezioni erano state formulate con riferimento agli articoli 11 (cooperazione internazionale) e 117 (diritto all’assistenza sanitaria e ospedaliera) della Costituzione. Ma La Consulta non ha accolto questa tesi e ha dichiarato «manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale».

Il pronunciamento della Consulta non è stato preceduto da udienza pubblica: i giudici si sono direttamente riuniti in Camera di Consiglio per discutere, anche perchè nessuna parte si era costituita e in questo caso il regolamento della Corte prevede che si possa andare subito a pronunciamento. A difesa della legge in vigore è intervenuto l’avvocato dello Stato, Maria Gabriella Mancia. Relatore della causa è stato il giudice Mario Rosario Morelli

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Nella seduta odierna della Camera di Consiglio la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Spoleto. È quanto si legge in una nota della Consulta.

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